Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16736 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato a ROMA il 23/09/2003
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, inerente a mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ari 131 bis cp, replica
criticità
adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti che per quanto sinteticamente espressi – nel rimarcare la gravità oggettiva del fatto di evasione alla luce
durata dell’allontanamento dal domicilio di restrizione- sono giuridicamente corretti, coerenti riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da
rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa Sede;
rilevato che: all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2025.