Ricorso in Cassazione: L’Iter di un’Ordinanza Penale
L’analisi di un provvedimento giudiziario permette di comprendere le dinamiche del sistema legale. Oggi esaminiamo un’ordinanza della Corte di Cassazione, un documento che, sebbene preliminare, ci offre spunti essenziali sul funzionamento del ricorso in Cassazione in ambito penale. Questo tipo di atto rappresenta una fase cruciale nel percorso di un imputato che contesta una sentenza di condanna emessa in secondo grado.
I Fatti Processuali
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta in data 7 marzo 2024. Non disponendo del contenuto della sentenza di merito, ci concentriamo sugli aspetti procedurali. L’imputato ha scelto di adire la Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione, per contestare la decisione dei giudici d’appello. Il documento che analizziamo è l’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Cassazione, presieduta da un Presidente e con un Consigliere Relatore designato per lo studio del caso.
L’importanza del ricorso in Cassazione
Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si riesaminano i fatti. È un ‘giudizio di legittimità’, il cui scopo è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. La Corte ascolta la relazione del Consigliere Relatore, che riassume i motivi del ricorso e le questioni giuridiche sollevate, prima di deliberare.
La Decisione della Corte
Il documento in nostro possesso costituisce l’intestazione e l’inizio dell’ordinanza. Esso non riporta il ‘dispositivo’, ovvero la parte del provvedimento che contiene la decisione finale della Corte sul ricorso. Di conseguenza, l’esito del giudizio – che potrebbe essere di inammissibilità, rigetto o annullamento della sentenza impugnata – non è desumibile dal testo fornito. L’ordinanza si limita a dare atto della costituzione del collegio, della proposizione del ricorso e dell’avvenuta relazione orale.
Le Motivazioni
Le motivazioni, ovvero le ragioni di diritto che hanno guidato la Corte nella sua decisione, non sono presenti nel frammento di testo analizzato. In un’ordinanza completa, questa sezione seguirebbe l’esposizione dei fatti e spiegherebbe perché il ricorso è stato accolto, respinto o dichiarato inammissibile, citando le norme di legge e i precedenti giurisprudenziali pertinenti.
Conclusioni
In conclusione, sebbene il documento non ci sveli l’esito finale della vicenda, esso è emblematico di un momento fondamentale del processo penale. Illustra la struttura formale di un atto della Corte di Cassazione e la procedura seguita in udienza. L’analisi ci ha permesso di approfondire la funzione del ricorso in Cassazione come strumento di garanzia della corretta applicazione della legge, sottolineando il ruolo cruciale del Consigliere Relatore e del collegio giudicante nel valutare la legittimità delle decisioni dei giudici di merito.
Qual è l’oggetto del provvedimento analizzato?
L’oggetto è un’ordinanza della settima sezione penale della Corte di Cassazione, emessa in seguito a un ricorso proposto da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta del 7 marzo 2024.
Qual è il ruolo del Consigliere Relatore menzionato nel testo?
Il Consigliere Relatore è il giudice del collegio che ha il compito di studiare approfonditamente il ricorso e di esporre, tramite una relazione orale in udienza, i fatti di causa e le questioni giuridiche sollevate, per permettere al collegio di decidere.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti del processo?
No, sulla base del provvedimento si evince che si tratta di un giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16750 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TROINA il 05/03/1959
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME .—–
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, legata a mancata rinnovazione istruttoria volta alla escussione del teste COGNOME COGNOME già solleci
ex art 507 cpp al giudice di primo grado, è inammssibile per la genericità che connotava l’assert in appello, ribadita dal ricorso che occupa, che manca di dettagliare la sussistenza nel caso deg
stringenti requisiti di ammissione previsti dall’art 507 comma 1 e dall’art 603 comma 1 cpp fronte della congerie di elementi diretti a confermare ab externo le dichiarazioni della pers
offesa, valorizzati dai giudici del merito e rimasti estranei alle doglianze esposte dal ricor rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 gennaio 2025.