Ricorso in Cassazione 599-bis: I Limiti dell’Impugnazione Dopo l’Accordo in Appello
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando il ricorso in Cassazione 599-bis è destinato all’inammissibilità, specialmente se le doglianze riguardano la misura della pena concordata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte di Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., che aveva portato alla rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando la violazione di legge nella commisurazione della sanzione (art. 133 c.p.) e, per uno di essi, un vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva qualificata.
La Decisione della Corte: il Ricorso in Cassazione 599-bis Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ribadendo un principio consolidato in materia. I giudici hanno sottolineato che la sentenza emessa a seguito di un concordato in appello ha una natura peculiare, che limita fortemente le possibilità di impugnazione. Accettare l’accordo, infatti, comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito alcuni aspetti della decisione.
La Corte ha specificato che il ricorso è ammissibile solo in casi eccezionali, ovvero quando si contestano vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, o quando la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito. Al di fuori di queste ipotesi, le porte della Cassazione restano chiuse.
Le motivazioni: i limiti dell’impugnazione del concordato in appello
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa dell’accordo processuale. La Cassazione spiega che le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento o la determinazione della pena, non possono essere riproposte in sede di legittimità.
Contestare la congruità della pena concordata è inammissibile, a meno che la sanzione non sia illegale, cioè non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di un genere diverso da quello prescritto. Nel caso di specie, le lamentele degli imputati riguardavano il merito del trattamento sanzionatorio, un aspetto coperto dall’accordo e dalla conseguente rinuncia ai motivi di appello.
Particolarmente interessante è il passaggio sulla recidiva. La Corte chiarisce che, sebbene la recidiva influenzi la determinazione della pena, essa costituisce un capo autonomo della decisione. La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello sulla misura della pena, comprende implicitamente anche la rinuncia a contestare la recidiva. Pertanto, anche questo motivo è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza conferma che la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato che accetta di accordarsi sulla pena rinuncia implicitamente a quasi ogni possibilità di successiva impugnazione. Il ricorso in Cassazione 599-bis non può diventare uno strumento per rimettere in discussione il merito di un accordo liberamente sottoscritto. La sentenza può essere contestata solo per gravi vizi procedurali che hanno inficiato la genuinità del consenso, ma non per un ripensamento sull’equità della pena pattuita. Di conseguenza, la difesa deve valutare con estrema attenzione i pro e i contro dell’accordo, consapevole che, una volta siglato, le vie per impugnarlo saranno estremamente limitate.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme da quanto concordato. Non è possibile contestare il merito della pena pattuita.
Contestare la misura della pena concordata è un motivo valido per il ricorso?
No, non è un motivo valido. Secondo la Corte, le lamentele sulla determinazione della pena sono inammissibili perché si riferiscono a motivi di appello a cui si è rinunciato con l’accordo. L’unica eccezione è se la pena applicata è illegale, ovvero al di fuori dei limiti edittali o di tipo diverso da quello previsto dalla legge.
Se si rinuncia ai motivi di appello tranne che sulla pena, si può contestare la recidiva in Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che la recidiva, pur incidendo sulla pena, costituisce un capo autonomo della decisione. Pertanto, la rinuncia ai motivi di appello (escluso quello sulla misura della pena) si estende anche alla contestazione sulla recidiva, che non può essere riproposta in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME NOME NOME NOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4/03/2024 che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridetermiNOME la pena inflitta agli imputati ordine al reato loro in concorso ascritto.
Entrambi i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 133 cod. pen. (ed il secondo anche dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in punto di riconoscimento della recidiva qualificata) e il vizio di motivazione in punto di trattament sanzioNOMErio.
All’inammissibilità dei ricorsi – da dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. – consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
I ricorsi sono inammissibili. Osserva il Collegio che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti al determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previs dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi di ammissibilità del ricorso è stata dedotta dai ricorrenti. La dedott mancanza di motivazione in punto di recidiva è relativa, peraltro, a motivo rinunciato (v. pag. 5 della sentenza impugnata; la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione – Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, Rv. 274315). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 luglio 2024
DEPOSITATO IN CANCELLARIA