Ricorso in Cassazione 599-bis: I Limiti dell’Impugnazione in caso di Concordato in Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini del ricorso in cassazione 599-bis, delineando con precisione i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’. Questa decisione è fondamentale per comprendere la natura di questo istituto processuale e le limitate possibilità di ricorso per le parti che vi aderiscono, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da sei imputati avverso una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Novara. La sentenza impugnata era il risultato di un ‘concordato in appello’, una procedura speciale prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, attraverso la quale le parti si accordano sulla rideterminazione della pena in secondo grado, rinunciando agli altri motivi di appello. Nonostante l’accordo, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione, sollevando diverse doglianze.
La Decisione della Corte e il ricorso in cassazione 599-bis
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa che disciplina il concordato in appello e i relativi mezzi di impugnazione. Gli Ermellini hanno ribadito che la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è estremamente circoscritta.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte per giustificare l’inammissibilità. I giudici hanno chiarito quali sono le uniche ragioni valide per presentare un ricorso in cassazione 599-bis e perché i motivi sollevati dagli imputati non rientravano in tale perimetro.
I Limiti del Ricorso contro Sentenze ex Art. 599-bis c.p.p.
La Suprema Corte ha affermato che il ricorso è ammissibile solo ed esclusivamente quando si deducano motivi relativi a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Nel caso di specie, i ricorrenti avevano invece basato le loro impugnazioni su presunti difetti di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti e, in un caso, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tali doglianze, secondo la Corte, esulano completamente dai casi tassativamente previsti, poiché l’adesione al concordato implica una rinuncia a contestare tali aspetti della sentenza di primo grado.
La Procedura Semplificata e le Conseguenze
In conseguenza dell’evidente inammissibilità, la Corte ha adottato una procedura semplificata e non partecipata, come previsto dal combinato disposto degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa scelta ha reso irrilevanti anche le eventuali rinunce al ricorso o al mandato difensivo presentate successivamente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per ciascun ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del ricorso in cassazione 599-bis
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la scelta del ‘concordato in appello’ è una decisione processuale che comporta una sostanziale accettazione del giudizio di responsabilità, a fronte di un beneficio sulla pena. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che le possibilità di un successivo ripensamento tramite ricorso in Cassazione sono quasi nulle, se non per vizi che intaccano la genuinità dell’accordo stesso. Questa pronuncia serve da monito per le parti processuali, sottolineando l’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di aderire a istituti che, sebbene vantaggiosi, limitano fortemente i successivi gradi di giudizio.
Quando è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
Secondo l’ordinanza, il ricorso è ammissibile solo quando si contestano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo raggiunto.
È possibile contestare la motivazione sulla responsabilità o la qualificazione dei fatti in un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.?
No, la Corte ha stabilito che le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di responsabilità e sulla qualificazione dei fatti sono inammissibili in questo specifico tipo di ricorso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4067 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 12/01/1992 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 24/04/1996 27/02/1985 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/07/1998
COGNOME NOME “COGNOME” (CUI 05GZOPI) nato il 17/01/1999
NOME “COGNOME” O “COGNOME” (CUI 050ZFEI) nato il 12/01/1993
NOME “HARBA” O “MILOUD” (CUI CODICE_FISCALE) nato il nato l
avverso la sentenza del 01/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME c iline avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso u pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che se affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano mot alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso de ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, m inammissibili le doglianze inerenti ad asseriti difetti di motivazione sul giudizio di e sulla qualificazione dei fatti ( tutti i ricorsi diversi da quello proposto nell’inter e in relazione al mancato riconoscimento delle generiche ( ricorso nell’nteresse di Mar
Ritenuto che la l’inammissibilità dei ricorsi, va dichiarata con procedura semplif partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seco cod. proc. pen. ( così da rendere indifferente sia la rinunzia al ricorso resa nell Ariri COGNOME sia la rinunzia al mandato difensivo resa dal difensore di quest’ultimo stessa consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese process versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t Così deciso il whiamei 2024.