Errore nel ricorso? La Cassazione converte l’atto: il caso del ricorso improprio
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta dello strumento processuale corretto è fondamentale per la tutela dei propri diritti. Un errore può portare all’inammissibilità dell’istanza, con conseguenze potenzialmente irreversibili. Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato dei principi per salvaguardare la sostanza sulla forma, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di ricorso improprio. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha chiarito come un ricorso per cassazione, sebbene errato, possa essere convertito nel rimedio giuridico corretto, garantendo così che la richiesta di giustizia del cittadino venga esaminata.
I Fatti del Caso: Archiviazione e Confisca di un’Arma
La vicenda trae origine da un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Viterbo. Il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva disposto l’archiviazione di un procedimento penale a carico di un individuo. Contestualmente, però, aveva ordinato la confisca di un fucile che era stato posto sotto sequestro nel corso delle indagini. L’interessato, ritenendo ingiusta la confisca, ha deciso di impugnare tale provvedimento presentando un ricorso per cassazione.
La Questione Giuridica: È Ammissibile il Ricorso Improprio?
Il cuore della questione legale non riguarda il merito della confisca, ma la procedura seguita per contestarla. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione stabilisce che un decreto di archiviazione, anche quando dispone una confisca non obbligatoria per legge, non è un atto ‘abnorme’ e, pertanto, non può essere impugnato direttamente con ricorso per cassazione. Il rimedio corretto previsto dal codice di procedura penale è l’incidente di esecuzione. Di fronte a un ricorso improprio, la Corte si è trovata a decidere se dichiararlo semplicemente inammissibile o se fosse possibile una ‘conversione’ dell’atto.
La Decisione della Corte e la Conversione del Ricorso Improprio
La Corte di Cassazione, aderendo a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha scelto la via della conversione. Invece di rigettare il ricorso, lo ha riqualificato come ‘opposizione all’esecuzione’, ovvero la forma che assume l’incidente di esecuzione in questo contesto. Di conseguenza, ha disposto la trasmissione di tutti gli atti al GIP del Tribunale di Viterbo, lo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale, affinché procedesse con il rito corretto. Questa decisione permette all’istante di avere un’udienza in cui far valere le proprie ragioni contro la confisca, senza essere penalizzato per l’errore procedurale commesso.
Le Motivazioni: Il Principio della “Voluntas Impugnationis”
La decisione della Corte si fonda sull’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, che disciplina la conversione del mezzo di impugnazione. Secondo tale norma, quando viene proposto un ricorso con un mezzo non corretto, il giudice non deve fermarsi all’errore formale. Deve invece verificare due condizioni essenziali: l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una chiara volontà di impugnazione (voluntas impugnationis) da parte del ricorrente. Nel caso di specie, il provvedimento di confisca era certamente contestabile, e l’intenzione del ricorrente di sottoporlo a un controllo giurisdizionale era palese. Pertanto, la Corte ha ritenuto di dover dare prevalenza alla sostanza, garantendo l’accesso alla giustizia.
Conclusioni: L’Importanza di Scegliere il Rimedio Corretto
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: il sistema processuale, pur nella sua rigidità, prevede meccanismi per correggere gli errori e tutelare il diritto di difesa. La conversione del ricorso improprio evita che un errore formale precluda l’esame nel merito di una questione legittima. Tuttavia, il caso sottolinea anche l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per individuare fin da subito lo strumento processuale più adeguato, evitando ritardi e complicazioni procedurali. La decisione finale sulla confisca spetterà ora al GIP di Viterbo, che dovrà valutare le argomentazioni dell’interessato nel contesto del corretto procedimento di esecuzione.
Si può impugnare con ricorso per cassazione un decreto di archiviazione che dispone una confisca non obbligatoria per legge?
No, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione chiarisce che il rimedio corretto per contestare una confisca disposta con un decreto di archiviazione è l’incidente di esecuzione, non il ricorso per cassazione.
Cosa succede se si presenta un ricorso improprio, cioè si utilizza un mezzo di impugnazione sbagliato?
Il giudice può ‘convertire’ il ricorso improprio in quello corretto, a condizione che il provvedimento sia oggettivamente impugnabile e che sia evidente la volontà della parte di contestare la decisione (la cosiddetta voluntas impugnationis), come previsto dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo specifico caso?
La Corte di Cassazione ha riqualificato il ricorso per cassazione, che era stato erroneamente presentato, come ‘opposizione all’esecuzione’ e ha ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per la prosecuzione del giudizio secondo il rito corretto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43576 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43576 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 21/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
t dato avviso alle parti; i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, in data mafzo 2023, su confo richiesta del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento a suo carico e, contempo, ordinava la confisca ed il versamento presso la competente direzione di artiglier del fucile in sequestro;
ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il decreto archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca non obbliga per legge di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell’incidente di esecuzione (Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203);
con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversio ricorso ex art. 568, comma 5, cod. Proc. pen. ritiene il Collegio che meriti continuità l’in da ultimo espresso da Sez. 3, Ord. N. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell’incidente di esecuzione, non qualificabile in stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei “gravami” suscettibili d riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessa con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso giudice limitare, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. Proc. Pen. a verificare l’ogget impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmette atti al giudice competente (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168);
Ritenuto, alla stregua delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve esser qualificato come opposizione all’esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per l’ulteriore corso;
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p Tribunale di Viterbo.
Così deciso il 13 luglio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente