Ricorso immediato per cassazione: quando l’impugnazione errata si trasforma in appello
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del corretto mezzo di impugnazione è un passo fondamentale che può determinare l’esito di un intero processo. Un errore in questa fase può costare caro, rischiando di precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un aspetto cruciale di questa materia: i limiti del ricorso immediato per cassazione e le conseguenze di un suo uso improprio. La Corte ha chiarito che, quando un ricorso viene proposto per vizi di motivazione anziché per violazioni di legge, esso non viene dichiarato semplicemente inammissibile, ma può essere riqualificato come appello, garantendo così all’imputato il diritto a un secondo grado di giudizio.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale, a seguito di un giudizio abbreviato, per un reato legato agli stupefacenti. La pena inflitta era di otto mesi di reclusione e 2.800 euro di multa. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di impugnare la sentenza, ma invece di proporre appello, sceglieva la via del ricorso immediato per cassazione.
Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali, entrambi riconducibili a un presunto “vizio di motivazione”:
1. La motivazione sull’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La motivazione sul calcolo della pena, ritenuta carente poiché il giudice si era limitato a richiamare i criteri generici dell’art. 133 del codice penale, senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito per arrivare a quella specifica condanna.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, analizzando il ricorso, ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità, rilevando la natura erronea del mezzo di impugnazione scelto.
La decisione della Corte di Cassazione e la corretta via del ricorso
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha fornito una lezione di procedura penale di grande importanza pratica. I giudici hanno innanzitutto sottolineato che la sentenza emessa dal Tribunale era una sentenza di condanna appellabile. La scelta dell’imputato di presentare un ricorso immediato per cassazione era, quindi, soggetta a limiti ben precisi.
L’articolo 569, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce infatti che il ricorso immediato è proponibile esclusivamente per “violazione di legge” e non per “vizi di motivazione”. I motivi sollevati dal ricorrente, riguardanti la valutazione delle prove, la ricostruzione dei fatti e la commisurazione della pena, rientrano pacificamente nella categoria dei vizi di motivazione (previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.).
Di conseguenza, la strada corretta da percorrere sarebbe stata quella dell’appello, dove il giudice di secondo grado avrebbe potuto riesaminare nel merito le questioni sollevate. Invece di dichiarare semplicemente l’inammissibilità del ricorso, però, la Corte ha applicato un principio di conservazione degli atti giuridici. Ha riqualificato l’impugnazione da ricorso a appello e ha ordinato la trasmissione di tutti gli atti alla Corte d’Appello territorialmente competente.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione netta tra due diversi tipi di errore che un giudice può commettere. La “violazione di legge” si verifica quando un giudice applica una norma sbagliata o interpreta una norma in modo scorretto. È un errore di diritto puro. Il “vizio di motivazione”, invece, attiene al percorso logico che il giudice segue per arrivare alla sua decisione. La motivazione può essere mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Sebbene entrambi siano vizi della sentenza, la legge processuale li tratta in modo diverso ai fini dell’impugnazione immediata.
La Corte ha spiegato che le censure del ricorrente – relative al perché fosse stato ritenuto colpevole e al perché gli fosse stata inflitta proprio quella pena – investono il merito della decisione e la logicità dell’argomentazione del giudice di primo grado. Si tratta di questioni che sfuggono al sindacato di legittimità della Cassazione, se presentate in via immediata, e che sono invece riservate alla cognizione del giudice d’appello.
Poiché l’atto presentato era comunque un’impugnazione contro una sentenza appellabile, la Corte ha ritenuto corretto non sanzionare l’errore procedurale con l’inammissibilità totale, ma riqualificarlo, salvaguardando il diritto dell’imputato a un riesame della decisione.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa tecnica: la scelta tra appello e ricorso immediato per cassazione non è libera, ma vincolata alla natura dei motivi che si intendono sollevare. Proporre un ricorso immediato per motivi di merito o di logicità della motivazione è un errore procedurale. Tuttavia, la decisione della Corte dimostra un approccio garantista: l’errore non porta necessariamente alla fine del percorso processuale. Grazie al principio di riqualificazione, l’impugnazione può essere “salvata” e incanalata nel giusto binario, quello dell’appello. Ciò sottolinea l’importanza di un sistema che, pur nel rigore delle forme, tende a preservare la sostanza dei diritti processuali, primo fra tutti quello a un doppio grado di giudizio di merito.
Quando è possibile presentare un ricorso immediato per cassazione contro una sentenza appellabile?
Secondo l’art. 569, comma 3, del codice di procedura penale, il ricorso immediato per cassazione è proponibile esclusivamente per motivi attinenti alla “violazione di legge” e non per altri vizi, come quelli di motivazione.
Qual è la differenza tra “vizio di motivazione” e “violazione di legge”?
La “violazione di legge” consiste in un’errata applicazione o interpretazione di una norma giuridica. Il “vizio di motivazione”, invece, riguarda la logica e la coerenza del ragionamento del giudice (es. motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica), la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.
Cosa succede se si presenta un ricorso immediato per cassazione per un motivo non consentito, come il vizio di motivazione?
Come stabilito in questa ordinanza, se l’impugnazione è proposta contro una sentenza che sarebbe stata appellabile, la Corte di Cassazione non la dichiara inammissibile ma la riqualifica come appello e trasmette gli atti alla Corte d’Appello competente per il giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 29359 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
1 t 2524
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, commi d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione dell’obbligo di motivazion e vizio della motivazione in ordine sia all’affermazione della responsabilità, che al calcolo pena, posto che il giudice, nel condannarlo alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 2800 di multa, si è limitato a richiamare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza enu elementi giustificativi delle statuizioni.
Il Procuratore generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Trattasi di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza dibattimentale GLYPH di condanna, e dunque appellabile. Come è noto, a norma dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato è proponibile esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi motivazione.
Nel caso di specie, il ricorrente non deduce violazioni di legge ma vizi di motivazione investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione degli accadimenti storici sub iudice nonché il calcolo della pena: problematiche che sfuggono al sindacato di legittimità, in qua riservati alla cognizione del giudice di merito.
Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione.
Ragion per cui, a norma dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., non essendo proponibile i ricorso immediato per cassazione, poiché si versa nell’ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, e), cod. proc. pen., ed essendo invece proponibile l’appello, l’impugnazione va qualificata co appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.
PQM
Qualificato il ricorso come appello, ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appel Napoli .
Così deciso in Roma il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre dente