Ricorso immediato in Cassazione: Quando è Inammissibile?
Il ricorso immediato in Cassazione rappresenta una via processuale rapida ma strettamente regolamentata. Non tutte le doglianze possono essere portate direttamente all’attenzione della Suprema Corte saltando l’appello. Un’ordinanza recente ha ribadito i confini invalicabili di questo strumento, specificando che i vizi legati alla motivazione della sentenza non possono costituire un valido motivo di ricorso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Ricorso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di ricettazione. L’imputato decideva di non percorrere la strada dell’appello, optando per un ricorso immediato in Cassazione. I motivi principali del ricorso si concentravano su due aspetti: la presunta mancanza di motivazione in merito alla sua responsabilità penale e l’assenza di un percorso argomentativo chiaro per la determinazione della pena.
I Limiti del Ricorso Immediato in Cassazione e la Decisione della Corte
L’appellante ha basato il suo ricorso sull’articolo 606, lettera e) del codice di procedura penale, che riguarda proprio la ‘mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione’. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è puramente procedurale e trova fondamento nell’articolo 569, comma 3, del codice di procedura penale.
Questa norma elenca tassativamente i vizi che possono essere dedotti con il ricorso immediato, e tra questi non figura il vizio di motivazione. Di conseguenza, tentare di contestare la logica o la completezza delle argomentazioni del giudice di primo grado attraverso questa specifica via è un’azione non consentita dalla legge.
La Distinzione tra Vizio di Motivazione e Violazione di Legge
Nel tentativo di superare questo ostacolo, il ricorrente ha provato a mascherare le sue censure sulla motivazione come una ‘violazione di legge’ (prevista dalla lettera b dell’art. 606 c.p.p.). Anche questo tentativo è stato respinto. La Cassazione ha sottolineato che le critiche relative alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito non possono essere trasformate in una questione di violazione di legge. Tali questioni attengono al merito della vicenda e non sono di competenza della Corte di Cassazione, il cui ruolo è garantire la corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità), non riesaminare i fatti (giudizio di merito).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è stata netta e lineare. In primo luogo, ha riaffermato che il perimetro del ricorso immediato in Cassazione è definito in modo rigido dalla legge. L’articolo 569 c.p.p. non include il vizio di motivazione tra i motivi ammissibili. Pertanto, qualsiasi doglianza basata sulla presunta illogicità o carenza delle argomentazioni del giudice di primo grado è, di per sé, sufficiente a rendere il ricorso inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha smontato il tentativo di ‘travestire’ un vizio di motivazione in una violazione di legge. I giudici hanno chiarito che contestare il modo in cui il Tribunale ha valutato le prove o ricostruito la dinamica dei fatti è un’operazione che riguarda il merito del processo. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e ascoltato i testimoni. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Infine, citando un precedente giurisprudenziale, la Corte ha esteso lo stesso principio di inammissibilità anche alla censura relativa alla determinazione della pena, confermando che le valutazioni discrezionali del giudice di merito non possono essere sindacate in sede di legittimità se non per manifeste violazioni di legge, non riscontrate nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara sulle strategie processuali. Scegliere il ricorso immediato in Cassazione è una decisione che richiede un’attenta valutazione dei motivi di impugnazione. È una scorciatoia processuale percorribile solo quando si contesta una palese violazione di una norma di legge. Tentare di utilizzare questo strumento per mettere in discussione l’apparato motivazionale di una sentenza o la valutazione dei fatti compiuta dal giudice è destinato al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso specifico con la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile presentare un ricorso immediato in Cassazione lamentando una motivazione insufficiente della sentenza?
No, l’ordinanza chiarisce che il vizio di motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) non rientra tra i motivi deducibili con il ricorso immediato per cassazione, come previsto dall’art. 569, comma 3, c.p.p.
Un errore nella valutazione dei fatti da parte del giudice può essere contestato come ‘violazione di legge’ in Cassazione?
No. La Corte precisa che le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle circostanze non possono essere mascherate da ‘violazione di legge’ (art. 606 lett. b c.p.p.) per essere ammesse in sede di legittimità, in quanto spetta al giudice di merito valutare le prove.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione e l’assenza di un iter argomentativo in ordine alla determinazione della pena ai sensi dell’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., tra i vizi deducibili con il ricorso immediato per cassazione non rientrano quelli attinenti alla motivazione, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità di far valere, con la suddetta forma di ricorso, le censure di cui all’art. 606 lettera e) cod. proc. pen.;
considerato inoltre come debba escludersi che i vizi della motivazione siano deducibili ai sensi dell’art. 606 lettera b) cod. proc. pen., “sub specie” d violazione di legge quando, come nel presente caso, si propongono censure che sostanzialmente riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono nella contestazione della valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito;
che, anche in relazione alla determinazione della pena la censura si profila inammissibile alla luce di quanto riportato a pag. 3 della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 21 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente