Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44651 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44651 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a KALMUNAY( SRI LANKA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2020 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/~e le conclusioni del PG
4.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 gennaio 2020 il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui in data 20 febbraio 2019 il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato una sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto di aver percepito, nell’anno di interesse, un reddito superiore a quello normativamente previsto per ‘l’ammissione al richiesto beneficio.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo ha eccepito violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. e 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando che l’ordinanza adottata sarebbe stata affetta da nullità, per essere stata trattata la proposta opposizione secondo le regole dell’art. 170, e non già dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002.
Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., nonché degli artt. 76 ss. D.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 24, comma 3, Cost., per non aver tenuto conto il Tribunale di Lecce del principio per cui la diminuzione reddituale verificatasi dopo la dichiarazione dei redditi può essere rilevante ai fin dell’ammissione al patrocinio dello Stato.
Con la terza doglianza è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ed omesso esame di un documento, lamentando il COGNOME che il Tribunale di Lecce avrebbe erroneamente omesso di esaminare l’autocertificazione allegata alla sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Con il quarto motivo è stata eccepita, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e dell’art. 79 del D.P.R. n. 115 del 2002, per non essere stato applicato il principio per cui il procedimento ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 non prevede termini preclusivi, conseguentemente consentendo sempre l’effettuazione di produzioni documentali.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia.
Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ presso la cancelleria civile di questa Corte di Cassazione.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale.
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall’art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato alle altre parti, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, poi venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, cod. proc. pen.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto ed in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2023
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