Ricorso Gratuito Patrocinio: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono semplici formalità, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Un errore, anche se apparentemente minore, può avere conseguenze drastiche, come l’inammissibilità di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina l’importanza di seguire la procedura corretta per il ricorso gratuito patrocinio in ambito penale, un tema cruciale per la tutela del diritto di difesa.
I Fatti del Caso
Un cittadino si è visto revocare il beneficio del gratuito patrocinio precedentemente concesso dal Tribunale. Contro tale provvedimento, ha proposto opposizione davanti alla Corte d’Appello, che ha però confermato la revoca.
Deciso a far valere le proprie ragioni, l’interessato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel farlo, ha commesso un errore procedurale determinante: ha seguito le norme del Codice di Procedura Civile. In particolare, ha notificato il ricorso all’Avvocatura dello Stato e lo ha successivamente depositato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Gratuito Patrocinio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se la revoca del gratuito patrocinio fosse legittima o meno), ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo inequivocabile le ragioni della sua decisione. L’errore del ricorrente è stato quello di applicare le regole della procedura civile a una questione che, pur riguardando il gratuito patrocinio, sorgeva nell’ambito di un procedimento penale. Le forme e i termini per impugnare l’ordinanza che decide sull’opposizione al rigetto (o alla revoca) dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono disciplinati da norme specifiche in materia penale.
Secondo la legge (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4) e la costante giurisprudenza, il ricorso deve essere presentato secondo le modalità previste dagli articoli 582 e 583 del Codice di Procedura Penale. Questo significa che l’atto di impugnazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in questo caso, la Corte d’Appello di Firenze) e non presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Sebbene il ricorrente avesse notificato l’atto tempestivamente alla controparte, il deposito è avvenuto presso un ufficio giudiziario incompetente e, soprattutto, quando i termini per un corretto deposito presso la cancelleria della Corte d’Appello erano ormai scaduti. Questo vizio procedurale è stato ritenuto insanabile e ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel diritto, la forma è sostanza. La scelta della procedura corretta non è un optional, ma un requisito essenziale per l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione. In materia penale, anche per questioni accessorie come il gratuito patrocinio, si applicano le regole del rito penale. Confondere le procedure può comportare non solo la perdita della possibilità di far valere i propri diritti, ma anche l’imposizione di onerose sanzioni economiche. La vicenda sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che conoscano a fondo le specifiche normative procedurali per evitare errori che possono compromettere irrimediabilmente l’esito di una causa.
Come si presenta il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza sul gratuito patrocinio in materia penale?
Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento contestato (ad esempio, la Corte d’Appello), seguendo le forme e i termini previsti dal Codice di Procedura Penale (artt. 582 e 583), e non presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un deposito del ricorso gratuito patrocinio eseguito con modalità errate?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esaminerà la questione nel merito e il ricorrente sarà condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione pecuniaria?
In base all’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a meno che non sussistano valide ragioni di esonero, non ravvisate nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45054 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/08/1988
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
4.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso avverso il decreto messo il 30/11/2023 dalla Corte d’appello di Firenze e reiettivo del ricorso avvers provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio già disposta d parte del Tribunale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto co modalità non conformi a quelle dettate dalla disciplina della materia.
La parte ricorrente ha infatti ritenuto di applicare le previsioni del Codi procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giust presso l’organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l’Avvocatura dell Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod.proc.civ. la cancelleria civile di questa Corte di cassazione.
Le forme processuali adottate per l’impugnazione, tuttavia, non sono corrett atteso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizi al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato nel term previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4, nella cancelleria del giud che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. (cf in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571-01 Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).
Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato all’ altra p ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, venend depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando eran oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4 d.P.R. n.115/2002 ..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Co sigliere estensortE, nerr Il Presidente