Ricorso Gratuito Patrocinio: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come gratuito patrocinio, è un istituto di fondamentale importanza che garantisce il diritto alla difesa a chi non dispone di mezzi economici adeguati. Tuttavia, l’accesso e il mantenimento di tale beneficio sono subordinati al rispetto di precise regole, non solo sostanziali ma anche procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come un errore nella presentazione del ricorso gratuito patrocinio possa portare a una declaratoria di inammissibilità, impedendo al giudice di esaminare le ragioni del ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere la lezione pratica che ne deriva.
I Fatti del Caso: La Revoca del Beneficio
Una cittadina, imputata in un procedimento penale, aveva ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, su istanza dell’Amministrazione finanziaria, il Tribunale di Napoli revocava il beneficio. La revoca era motivata dal fatto che il reddito imponibile del nucleo familiare della ricorrente, per l’anno di imposta di riferimento, superava il limite di legge stabilito per l’accesso al patrocinio. In particolare, il reddito complessivo, sommando quello della richiedente a quello del suo convivente, ammontava a oltre 17.500 euro, eccedendo la soglia prevista dalla normativa.
Il Ricorso per Cassazione contro la Revoca
Contro il decreto di revoca, la difesa della donna proponeva un ricorso gratuito patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando due motivi principali. In primo luogo, lamentava la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo di non essere stata adeguatamente sentita prima della decisione. In secondo luogo, contestava la violazione della legge sull’accesso al patrocinio, affermando che il giudice non avesse considerato una successiva diminuzione del reddito familiare avvenuta nel corso dello stesso anno.
La Questione Procedurale Decisiva
Nonostante le argomentazioni di merito, l’attenzione della Suprema Corte si è concentrata su un aspetto puramente procedurale. La difesa aveva correttamente notificato il ricorso, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Ministero della Giustizia e all’Avvocatura dello Stato. Tuttavia, un passaggio fondamentale era stato omesso: il deposito dell’atto di ricorso presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, ovvero il Tribunale di Napoli. Questo si è rivelato un errore fatale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando si inserisce in un contesto penale, si applicano le regole procedurali proprie del rito penale.
Secondo gli articoli 582 e 583 del codice di procedura penale, l’atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione contestata. La notifica del ricorso alle controparti, sebbene necessaria, non è sufficiente a perfezionare l’impugnazione e non può sanare il mancato deposito.
La Corte ha specificato che la richiesta di inoltro del fascicolo alla cancelleria della Cassazione non ha alcuna efficacia sanante. L’onere del deposito fisico o telematico (laddove consentito) presso la cancelleria del giudice a quo (cioè, quello da cui proviene la decisione) è un requisito di ammissibilità imprescindibile. Il mancato adempimento di questa formalità impedisce al ricorso di essere validamente introdotto e, di conseguenza, di essere esaminato nel merito.
Conclusioni: L’Importanza della Procedura Corretta
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: nel diritto, la forma è sostanza. Un errore procedurale, come l’omesso deposito dell’atto di impugnazione, può avere conseguenze definitive e precludere la tutela dei propri diritti, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni di merito. Questo caso sottolinea la necessità di affidarsi a professionisti esperti che conoscano a fondo non solo le leggi sostanziali, ma anche le complesse regole procedurali che governano il processo. Per il cittadino, ciò significa che la scelta di un difensore competente è il primo e più cruciale passo per garantire che la propria voce possa essere effettivamente ascoltata in un’aula di giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sebbene notificato alle controparti, non è stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come invece richiesto dagli articoli 582 e 583 del codice di procedura penale.
È sufficiente notificare il ricorso alle controparti per impugnare un provvedimento sul gratuito patrocinio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la notifica alle controparti non è sufficiente. È un requisito essenziale per la validità dell’impugnazione che l’atto venga anche depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.
Quali regole procedurali si applicano al ricorso contro la revoca del gratuito patrocinio in un processo penale?
Si applicano le regole procedurali proprie del rito penale. Di conseguenza, il ricorso deve essere presentato secondo le modalità previste dal codice di procedura penale, che includono il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha revocato, su istanza dell’Amministrazione finanziaria, il decreto di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già emesso in favore di COGNOME NOME ne l’ambito del procedimento n. 26575/2022, pendente di fronte al medesimo Tribunale e nell’ambito del quale l’odierna ricorrente era stata imputata.
Il Tribunale ha motivato la revoca sulla base RAGIONE_SOCIALE informazioni trasmesse dalla Direzione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, dalle quali risultava che la contribuente, in riferimento alla dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2022, fosse titolare di un reddito imponibile, sommato a quello del donvivente, di Euro 17550,16, quindi superiore rispetto al limite stabilito dal combinato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e 92.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMENOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazidoe, ‘con i quali ha dedotto la violazione di legge per l’omessa e/o falsa applicazione dell’art. 101 cod.proc.civ., per violazione del principio del contraddittorio, e, ai sensi dell’art 360 n. 3 cod.proc.civ., violazione degli art. 76 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002′ per non aver il giudice considerato la variazione in diminuzione del reddito subito dal nucleo familiare della ricorrente nell’anno 2022.
Il ricorso è stato notificato, nel termine di gg. 20 previsto dall’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 a mezzo PEC al Ministero della Giustizia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma e presso quello dell’RAGIONE_SOCIALE. Il medesimo ricorso non risulta essere stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta à quest’ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricoi -so in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente) ( Sez. 4 , Sentenza n. 16616 del 27/02/2019, Rv. 275571 – 01; Sez. 4 – , Sentenza n. 40478 del 27/09/2023, Rv. 285068 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amrhende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.