Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di quella stessa città nei confronti di COGNOME NOME, rigettando l’appello proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, COGNOME;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile COGNOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un solo motivo a più censure (segnatamente in numero di tre, contrassegnate dalle lettere A), B) e C), suddivise in ulterio sotto-censure, contrassegnati da numeri cardinali);
che in data 5 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che deve preliminarmente ribadirsi il principio di diritto secondo cui è inammissibil perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di censure concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quant tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l’esposizione delle doglianze e difficolto l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione (Sez. 6, 10539 del 10/02/2017, Rv. 269379);
che, in ogni caso, tutte le censure di ricorso, anche quelle articolate ai sensi dell’ 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che lamentano l’erronea valutazione degli elementi di prova ed il travisamento dei fatti, finiscono per eccepire sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 60 comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appell pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della’Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consiglie
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Il Presidente