Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POTENZA NOME nato a RIPACANDIDA il 12/05/1968
avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza, il quale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Monza che ha condannato l’imputato per il delitto di minaccia semplice;
lette le conclusioni scritte presentate, con allegata nota spese, dalla Difesa della part civile;
rilevato, altresì, che con il suo primo motivo il ricorso contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato, denunciando l’illogicità della motivazione;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, dal momento che ogni doglianza rivolta verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite stabili per le sentenze che decidono gli appelli contro le pronunce del giudice di pace, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso tali sentenze il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME Rv. 275557 – 01).
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione a mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
ritenuto che anche tale motivo non sia deducibile in sede di legittimità, atteso che l relative questioni non risultano essere state poste con l’atto di appello e che n procedimento davanti al giudice di pace la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice in assenza deduzione specifica della difesa (in termini Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268458 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che non deve essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del grado sopportate dalla parte civile, atteso che la memoria contenente le conclusioni scritte è stat depositata dalla Difesa in data 11 aprile 2025 e, dunque, tardivamente,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle
spese di parte civile.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente