Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 24339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 della Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento limitatamente alla somma di C 120.000,00 corrispondente al valore nominale delle quote sociali e il rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 25/10/2023, la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della confisca, avanzata da COGNOME NOME, disposta con la sentenza del Tribunale di Taranto, riformata in Corte di appello quanto alla condanna, essendo dichiarato estinto il reato tributario, con conferma della disposta confisca.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica della disposta confisca quale confisca diretta della somma di denaro rivenuta sul conto corrente e della somma di C
120.000,00 quale valore nominare delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE e violazione dell’art. 578 bis cod.proc.pen. stante l’impossibilità della applicazione della confisca per equivalente retroattivamente.
Rileva la Corte di legittimità, che in osservanza dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, COGNOME, Rv. 284403 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283061 – 01; Sez. 1 n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 – 01).
L’ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ad oggetto la revoca della confisca, materia rientrante nelLi-competenze0 previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Va pertanto ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti. Tale principio, come è stato ribadito dalle pronunce sopra citate, trova applicazione anche nel caso in cui l’ordinanza sia stata emessa irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, “ex” art. 666 cod. proc. pen.
In tali casi, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01)
In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell’esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod.proc.pen., dispone tramettersi gli atti alla Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di Taranto in funzione di giudice dell’esecuzione.
Così deciso il 31/05/2024