Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Nel complesso panorama della procedura penale, la corretta formulazione di un atto di impugnazione è un passaggio cruciale per la difesa. Un ricorso generico, privo dei requisiti essenziali di specificità, rischia di essere dichiarato inammissibile ancor prima di un esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola, sottolineando l’importanza della precisione e della pertinenza nella stesura dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale. Sostanzialmente, si contestava il modo in cui il giudice di secondo grado aveva quantificato la sanzione da applicare.
La Decisione della Corte: il problema del ricorso generico
La Suprema Corte, investita della questione, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. L’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità e indeterminatezza. Secondo i giudici, l’atto era completamente privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato come il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello definita ‘logicamente corretta’, non avesse indicato gli elementi specifici posti alla base della sua censura. Questa mancanza non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
In secondo luogo, la genericità è stata desunta anche dalla ‘mancanza di specificità’ derivante dall’assenza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e quelle della decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha costruito un dialogo critico con la sentenza che intendeva contestare, ma si è limitato a formulare critiche astratte. Questo vizio, come ricordato dalla stessa Corte citando un precedente, rende l’impugnazione inefficace.
Le Conclusioni
L’esito del procedimento è stato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi puntuale e critica della sentenza contestata. Non sono ammesse lamentele vaghe o astratte, ma è necessario articolare censure specifiche, pertinenti e direttamente collegate alla motivazione del giudice, pena la chiusura prematura del processo con conseguenze economiche negative.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è vago e indeterminato, non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura e manca di correlazione tra le ragioni addotte e la motivazione della sentenza che si sta impugnando, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il caso nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché è importante che i motivi del ricorso siano correlati alla sentenza impugnata?
È fondamentale perché solo attraverso una critica specifica e correlata alle argomentazioni della sentenza, il giudice dell’impugnazione è messo in condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità. Un’assenza di correlazione rende l’atto di impugnazione inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 769 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 769 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine alla commisurazione della pena ex art. 133, cod. pen., è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che la genericità del motivo deriva anche dalla mancanza di specificità, desunta dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.