Ricorso Generico: la Cassazione conferma l’Inammissibilità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali. Un ricorso generico, ovvero un atto che non espone in modo chiaro e specifico i motivi di doglianza, rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale e delle sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. La difesa dell’imputato aveva impugnato la decisione di secondo grado, lamentando una presunta violazione di legge e vizi di motivazione, in particolare riguardo alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato per determinate cause.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità formale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: Perché un ricorso generico è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sul principio della specificità dei motivi di ricorso, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso generico presentato dalla difesa era indeterminato e privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
In sostanza, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, l’atto di impugnazione non indicava in modo puntuale e specifico gli elementi concreti su cui si fondava la censura. Il ricorso si limitava a enunciare una critica astratta, senza fornire al giudice dell’impugnazione gli strumenti necessari per individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e per esercitare il proprio sindacato. Un ricorso formulato in questi termini non consente alla Corte di comprendere quali siano le parti della decisione impugnata che si contestano e per quali ragioni giuridiche.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e dettagliati. Un ricorso non può essere una mera lamentela generica contro una sentenza sfavorevole, ma deve costituire una critica argomentata e puntuale, che metta in dialogo le censure difensive con le motivazioni del provvedimento impugnato. La sanzione dell’inammissibilità per un ricorso generico non è solo una formalità, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, che evita di appesantire il sistema con impugnazioni pretestuose o mal formulate. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a un difensore che sappia articolare le proprie ragioni in modo tecnicamente ineccepibile, pena la perdita della possibilità di far valere i propri diritti in sede di legittimità e l’accollo di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non specificava i motivi e gli elementi di critica contro la sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso per non essere considerato generico?
Un ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi che sono alla base della censura formulata, permettendo al giudice di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza precedente e di poterli esaminare nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a EBOLI il 24/01/1985
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
che il motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod, proc. pen. in quanto, a fron di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.