Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche, è destinato a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 e 80 del d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza e il proprio proscioglimento. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il merito delle questioni, ma per la sua stessa struttura formale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel vivo della questione. La ragione è netta: l’assoluta genericità dei motivi presentati. Il ricorrente, infatti, si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza di condanna senza articolare alcuna critica specifica e argomentata contro le motivazioni della Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere la richiesta.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice precedente.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’appello del ricorrente era caratterizzato da “affermazioni apodittiche”, ovvero affermazioni dogmatiche non supportate da alcuna analisi critica della sentenza impugnata. Non è stato individuato alcun profilo di censura specifico, rendendo l’atto un mero guscio vuoto. Questa carenza, definita come ricorso generico, costituisce una causa di inammissibilità prevista espressamente dall’articolo 591, lettera c), dello stesso codice.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche della Genericità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la Corte ha anche condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nel motivare questa sanzione, i giudici hanno richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, specificando che non vi erano elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. In altre parole, la presentazione di un atto così palesemente carente è stata considerata una negligenza imputabile alla parte, giustificando pienamente la sanzione pecuniaria. Questa ordinanza, dunque, funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, argomentati e conformi ai requisiti di legge, per evitare non solo il rigetto, ma anche pesanti oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ‘ricorso generico’. L’appellante si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, violando così l’art. 581, lett. c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido?
La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che l’atto di impugnazione contenga una specifica indicazione dei motivi, ovvero delle ragioni legali e fattuali che giustificano la richiesta di riforma o annullamento della sentenza. Affermazioni generiche o non argomentate non sono sufficienti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, 80, d.P.R. 309 Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’afferm della responsabilità in relazione alla richiesta di proscioglimento.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a soste del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza imp senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuar analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’a motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 le proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente