Ricorso generico: la Cassazione ribadisce i criteri di ammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione Penale ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere valida, non può essere un ricorso generico. L’atto deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza che si intende contestare. La pronuncia in esame offre uno spunto chiaro per comprendere quali errori evitare nella redazione di un atto di appello, pena la sua declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che la vedeva condannata per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 del DPR 309/90). La difesa lamentava, tra le altre cose, la mancata considerazione di alcune conclusioni scritte che sarebbero state depositate e contestava la valutazione operata dai giudici di merito riguardo le attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda interamente sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti, che non superano il vaglio di ammissibilità richiesto dalla legge.
Le motivazioni: perché il ricorso generico non è valido
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la debolezza strutturale.
In primo luogo, il ricorso è stato definito ‘assertivo’ e privo di allegazioni concrete riguardo alla presunta mancata valutazione delle conclusioni scritte. Non solo non è stata fornita prova del loro avvenuto deposito, ma la difesa non ha spiegato perché tali conclusioni sarebbero state decisive per un esito diverso del processo.
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato la genericità del motivo relativo alla richiesta di attenuanti generiche. La difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello, senza però confrontarsi con la risposta già fornita dalla Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, aveva motivato il diniego delle attenuanti valorizzando la personalità della donna, emersa da un precedente relativo a un caso analogo. Un ricorso generico si manifesta proprio in questo: nell’incapacità di dialogare con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una sterile riproposizione di tesi già respinte.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito importante per gli operatori del diritto. Un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione. Per questo motivo, ogni doglianza deve essere specifica, autosufficiente e deve indicare con precisione il vizio della sentenza impugnata. Limitarsi a ribadire le proprie tesi senza argomentare specificamente contro le ragioni del giudice di secondo grado equivale a presentare un atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, con conseguenze negative sia in termini processuali che economici per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’. Il ricorrente non ha specificato i motivi in modo puntuale, non ha dimostrato la rilevanza delle presunte omissioni del giudice e non si è confrontato criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che l’atto di impugnazione si limita a formulare critiche vaghe e astratte, senza indicare con precisione gli errori della sentenza che si contesta e le ragioni specifiche per cui dovrebbe essere annullata. Spesso, come in questo caso, consiste nel riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza confutare la risposta del giudice.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13032 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13032 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 11/06/1962
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME in ordine al rato ex art. 73 del DPR 309/90 è manifestamente infondato sia perché assertrie – i assenza di ogni allegazione – circa la tesi dell’aavvenuto deposito di conci i scritte che poi non sarebbero state considerate, sia comunque perché generic quanto a tali conclusioni nel senso che omette di spiegare la decisività del rel contenuto laddove siccome T considerato tale circostanza omissiva avrebbe inficiato l’equilibrio e coerenzajmotivazione; del resto la stessa difegsa a rnr che tali conclusioni sarebbero state reiterative degli stessi motivi di appelb’ quali non si contesta alcuna mancata valutazione, mentre quanto all’asseri contenuto circa la richiesta di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generic da una parte non se ne specificano le ragioni a fondamento, incorrendo ancon . 1 nella genericità del ricorso, dall’ialtra non si confronta con la risposta fornita sul pu giudice che ha valorizzato la personalità della donna emergente da un pre:edent relativo a caso analogo.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissib lo:, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2025
Il Presidente Il Ccrsigliere estensore/