Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato, deve rispettare requisiti precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, sanzionando duramente il cosiddetto ricorso generico. Questa ordinanza non solo chiarisce un principio fondamentale della procedura penale, ma evidenzia anche le conseguenze economiche per chi tenta di impugnare una sentenza senza argomentazioni solide e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’impugnazione non contestava la colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente su un unico punto: il trattamento sanzionatorio, ovvero l’entità della pena che le era stata inflitta. La ricorrente chiedeva una revisione della condanna, ritenendola eccessiva. La questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione per la decisione finale.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione. Il motivo presentato era stato giudicato ‘generico’. Questo significa che il ricorso si limitava a una lamentela generale sulla pena, senza però entrare nel merito del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione ‘specifica e puntuale’ per giustificare la determinazione della pena, analizzando la gravità del fatto commesso. Il ricorso, invece, non si confrontava con queste argomentazioni, omettendo di spiegare perché quella motivazione fosse errata o illogica.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione. Il giudizio di Cassazione non è un terzo processo nel merito, ma un controllo di legittimità sulla decisione precedente. Pertanto, chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche per cui le ritiene viziate. Un ricorso generico, che non svolge questa funzione critica e si limita a riproporre le stesse doglianze senza un confronto diretto con la motivazione del giudice d’appello, è considerato inammissibile. Impedisce infatti alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo. In questo caso, non avendo la ricorrente smontato punto per punto il ragionamento della Corte territoriale sulla quantificazione della pena, il suo appello è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette e severe. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha due importanti conseguenze pratiche per la ricorrente. In primo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso inammissibile, è stata condannata a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico, evitando impugnazioni esplorative o superficiali che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Non si confrontava in modo specifico e puntuale con le motivazioni fornite dalla Corte di Appello per determinare l’entità della pena, limitandosi a una contestazione vaga.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando non presenta motivi specifici di critica alla decisione impugnata, ma si limita a lamentele astratte senza analizzare e contestare il ragionamento specifico del giudice precedente sulla gravità del fatto e la determinazione della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46598 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è generico in quanto non si confronta con la specifica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello al fine di specificare la gravità del fatto e la conseguente determinazione della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023