Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale per contestare una decisione giudiziaria ritenuta ingiusta o errata. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di requisiti precisi, tra cui il principio di specificità dei motivi. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non articola critiche mirate e puntuali contro la sentenza contestata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di un’impugnazione valida.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. La difesa lamentava una carenza di motivazione nella decisione di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare il vizio in termini astratti, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’inammissibilità del ricorso generico. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una mera evocazione del vizio denunciato, ma deve contenere una critica effettiva e puntuale alla decisione impugnata.
Le Motivazioni: Il Divieto di un Ricorso Generico
La Corte ha spiegato che il motivo di ricorso era palesemente generico perché privo di una vera censura nei confronti della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva esplicitato le ragioni, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, che la inducevano a ritenere integrato il reato contestato.
Il ricorrente, invece di contestare specificamente tali argomentazioni, si era limitato a formulare una critica astratta, senza creare una correlazione tra le proprie ragioni e quelle esposte nel provvedimento impugnato. La Cassazione, richiamando un proprio precedente (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), ha ribadito che un ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi quando manca ogni indicazione sulla correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, chi impugna non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta, altrimenti il suo ricorso diventa viziato per aspecificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale della diligenza e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, non è sufficiente denunciare un vizio, ma è necessario dimostrare come tale vizio si sia concretamente manifestato nella motivazione del giudice. L’avvocato deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna subita.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Mancava di una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a enunciare un vizio in modo astratto.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Cassazione?
Per la Corte, un ricorso è generico quando non esiste una correlazione tra le ragioni addotte dal ricorrente e quelle formulate nella decisione impugnata. L’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni del provvedimento che contesta, altrimenti cade nel vizio di aspecificità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1432 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a IASI( ROMANIA) il 25/12/1983
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decisi impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità ‘lei m manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle siDes2 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024