Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21342 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il 23/10/1980
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letto l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione
considerato che di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatori
è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissib dall’art. 581 cod. proc. pen.;
invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non che,
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessit delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato
per al primo grado, l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi
relationem assolto in maniera specifica dolendosi dell’utilizzo di questa tecnica, in quant
tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica so allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che vann chiaramente allegate, confrontandosi con l’apparato motivazionale sottoposto a critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati rifer alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.