Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale della procedura penale, analizzando un caso relativo a una condanna per furto pluriaggravato.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato, pronunciata in primo grado dal Tribunale. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, la condanna era stata emessa in assenza di elementi di prova sufficienti e idonei a stabilire la colpevolezza.
La Decisione della Suprema Corte: il problema del ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero, non ha valutato se le prove fossero sufficienti o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Il motivo presentato era affetto da una “conclamata genericità”, un difetto che ne impediva l’esame.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano un ricorso generico:
1. Indeterminatezza: Il ricorso non specificava quali fossero i capi o i punti della sentenza d’appello che si intendevano contestare. Invece di focalizzarsi su passaggi specifici della motivazione della Corte territoriale, la difesa si era limitata a una critica generale e vaga. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con precisione le parti del provvedimento impugnato che si ritengono errate e perché.
2. Aspecificità: Le argomentazioni sviluppate erano del tutto astratte. Mancava qualsiasi collegamento concreto tra le critiche mosse e la reale motivazione della sentenza censurata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché, nel caso specifico, il ragionamento dei giudici d’appello fosse sbagliato, ma ha proposto argomentazioni teoriche e slegate dai fatti processuali. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza che impugna, non ignorarla.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni per la Difesa
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, redatti in modo non conforme alla legge.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia, specialmente nel giudizio di legittimità, è subordinato al rispetto di regole formali e sostanziali precise. La redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile, ma deve consistere in una critica puntuale, argomentata e specifica del provvedimento che si intende contestare.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato un ‘ricorso generico’?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché i motivi presentati erano indeterminati e aspecifici. Non specificavano quali parti della sentenza d’appello fossero contestate e le argomentazioni erano astratte, senza un legame concreto con la motivazione della sentenza stessa.
Qual è la conseguenza principale per chi presenta un ricorso generico?
La conseguenza principale è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre all’impossibilità di ottenere una revisione della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27314 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10663/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Torino il 19/11/1997; avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Torino;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato;
che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna in assenza di elementi sufficienti ed idonei, Ł da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso Ł affidato indeterminate (atteso che non Ł dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati) e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME