Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola in modo specifico e dettagliato le proprie censure contro il provvedimento impugnato, è destinato a un esito quasi certo: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: L’Appello Contro la Sentenza della Corte Territoriale
Un cittadino, condannato in secondo grado da una Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si rivelava estremamente sintetico. L’unico motivo di doglianza sollevato consisteva nella mera deduzione della violazione di una norma del codice di procedura penale, l’articolo 129, senza fornire alcun riferimento specifico alle parti della sentenza che si intendevano contestare né argomentazioni a sostegno della presunta violazione.
In sostanza, il ricorso si limitava a enunciare un principio di diritto senza calarlo nella realtà processuale del caso specifico, lasciando così alla Corte il compito di individuare autonomamente i punti della decisione da censurare. Questo approccio è contrario ai principi che governano il giudizio di legittimità.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, con una decisione tanto rapida quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’atto di impugnazione mancasse del requisito fondamentale della specificità dei motivi. Un ricorso non può limitarsi a una critica astratta e generica del provvedimento impugnato, ma deve contenere una critica circostanziata e puntuale, capace di mettere in luce gli errori di diritto attribuiti al giudice del precedente grado di giudizio.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Per questo motivo, la legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici.
La Mancanza di Specificità
La Corte ha rilevato che il motivo addotto dal ricorrente era ‘del tutto generico’. Citare un articolo di legge senza spiegare come e perché la sentenza impugnata lo avrebbe violato non costituisce un motivo valido. L’appellante deve dialogare criticamente con la motivazione del provvedimento contestato, indicando con precisione le parti che ritiene errate e fornendo le ragioni giuridiche a supporto della propria tesi. In assenza di questo confronto, il ricorso si trasforma in una richiesta di riesame generale, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’addebito delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito discrezionalmente dal giudice in base alla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro, a testimonianza della gravità della mancanza riscontrata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e ben argomentati. La difesa tecnica non può limitarsi a formule di stile o a richiami normativi astratti. È essenziale analizzare a fondo la sentenza che si intende impugnare, individuare con precisione i vizi logici o giuridici e sviluppare una critica puntuale e motivata. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma espone l’assistito a ulteriori costi, rendendo vano il tentativo di ottenere giustizia in ultima istanza. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’. L’appellante si è limitato a dedurre la violazione di una norma di legge senza fornire alcun riferimento specifico al provvedimento impugnato né argomentazioni a sostegno.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è generico quando non contiene una critica specifica e circostanziata contro la decisione impugnata. Invece di indicare con precisione gli errori del giudice e le ragioni giuridiche della contestazione, si limita a enunciazioni astratte o a un mero richiamo di norme.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 26/04/1981
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(Russo)
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, consistendo nella mera deduzione della violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza alcun riferimento specifico al provvedimento impugnato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.