Ricorso Generico: La Cassazione Stabilisce i Limiti per l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione, ribadendo un principio fondamentale: un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione chiari, specifici e pertinenti, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente lamentava una presunta carenza di motivazione nella decisione di secondo grado, un vizio che, se provato, potrebbe portare all’annullamento della sentenza. Tuttavia, la questione giunta all’attenzione della Corte di Cassazione non riguardava il merito della motivazione, ma la modalità con cui il vizio era stato denunciato nell’atto di ricorso.
La Decisione sul ricorso generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza Num. 5090 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella genericità dei motivi proposti. Secondo i giudici di legittimità, l’atto di impugnazione si limitava a una mera “evocazione del vizio enunciato”, senza articolare una critica concreta ed effettiva contro la decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente ha segnalato un presunto errore senza spiegare in modo specifico e dettagliato perché la motivazione della sentenza d’appello fosse carente.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene citata, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 16851 del 2010, secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità quando i motivi non contengono “la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”.
Nel caso di specie, il ricorso era privo di un’effettiva censura. Non basta affermare che una motivazione è carente; è necessario indicare specificamente quali passaggi della sentenza sono illogici o contraddittori e perché. Mancando questa specificità, il ricorso si trasforma in un atto puramente formale, incapace di innescare un reale controllo di legittimità da parte della Corte.
La conseguenza di questa inammissibilità, come previsto dalla legge, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o mal formulate.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio cruciale per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore, precisione e specificità. Non è sufficiente enunciare un vizio in astratto, ma è indispensabile collegarlo in modo puntuale e argomentato alla decisione che si intende impugnare. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione rappresenta, quindi, un monito a esercitare il diritto di impugnazione con la massima diligenza e professionalità, evitando formule stereotipate e costruendo censure solide e ben fondate sia in fatto che in diritto.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando è privo di un’effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, risultando meramente evocativo del vizio denunciato e non contenendo la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
Un ricorso dichiarato generico è inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Cosa deve contenere un ricorso per non essere dichiarato generico?
Per non essere considerato generico, un ricorso deve contenere motivi specifici che presentino una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, indicando con precisione le ragioni di fatto e di diritto che si sottopongono al controllo della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5090 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il 22/04/1975
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rosenfelt Sannuel
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta carenza di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei mo allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025