Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è subordinato a regole procedurali molto stringenti. Non è sufficiente un mero dissenso rispetto a una sentenza di condanna per ottenere una revisione. È necessario, invece, formulare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma. L’interessato, attraverso il proprio legale, ha adito la Corte di Cassazione lamentando, tra le altre cose, l’erroneo riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato e contestando nel suo complesso il trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
Gli Ermellini, tuttavia, non sono entrati nel merito delle questioni sollevate. Con una decisione netta, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale provvedimento risiede interamente nella modalità con cui l’atto di impugnazione è stato redatto. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti fossero del tutto generici, ovvero privi di quella specificità richiesta dalla legge per poter essere validamente esaminati in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Scelta
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara: un ricorso generico si configura quando la parte si limita a censurare una decisione senza specificare in maniera compiuta e dettagliata i passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si ritengono errati. Nel caso di specie, l’appellante aveva criticato il riconoscimento della colpevolezza e la pena inflitta in modo vago, senza un confronto analitico con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado.
Questo approccio non consente alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione, che non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Un’impugnazione che non indica precisamente dove e perché il giudice di appello avrebbe sbagliato è un atto sterile, che non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e gravosi per il ricorrente. Oltre a vedere la propria impugnazione respinta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Questa ordinanza è un monito fondamentale: l’appello in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede rigore e precisione. Le censure devono essere mirate, specifiche e devono dialogare criticamente con la sentenza che si intende contestare. In assenza di questi requisiti, il rischio non è solo il rigetto, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche rilevanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. I motivi presentati non specificavano in maniera compiuta i passaggi della motivazione della sentenza di appello che si intendevano contestare.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono state formulate in modo vago e generale, limitandosi a contestare l’elemento soggettivo del reato e il trattamento sanzionatorio senza individuare e analizzare specifici errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46566 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46566 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi di ricorso sono generici, censurandosi il riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato, nonché il complessivo trattamento sanzionatorio, senza specificarsi in maniera compiuta i passaggi motivazionali oggetto di censura;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore