Ricorso Generico: La Cassazione Spiega l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 4734 del 2026 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna di un imputato ma stabilisce anche precise conseguenze economiche per chi presenta impugnazioni prive della necessaria specificità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ riguardo al trattamento sanzionatorio ricevuto, contestando in particolare la valutazione sulla recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, ritenuti non sufficientemente specifici per giustificare un esame nel merito.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due punti centrali, entrambi legati alla vaghezza delle doglianze del ricorrente.
La Valutazione della Recidiva
Per quanto riguarda la recidiva, i giudici hanno osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente menzionato ‘i numerosi precedenti penali’ dell’imputato. La Corte d’Appello aveva legittimamente ritenuto la nuova violazione come una manifestazione di ‘maggiore pericolosità’, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo. Il ricorso, su questo punto, non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche in grado di scalfire la logicità della motivazione del giudice di merito.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Ancora più netta è la posizione della Cassazione sulle circostanze attenuanti generiche. L’ordinanza ribadisce che la loro concessione non costituisce un diritto dell’imputato, ma rappresenta un provvedimento discrezionale del giudice. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso le attenuanti con una ‘corretta valorizzazione’ non solo della personalità dell’imputato, desumibile dai suoi precedenti penali, ma anche ‘dell’assenza di elementi positivi da valutare’. Il ricorso, anche in questo caso, è risultato un ricorso generico perché non ha fornito elementi concreti che potessero mettere in discussione tale valutazione discrezionale.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza è un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. La presentazione di un ricorso generico, che si limita a contestare genericamente la decisione senza individuare vizi logici o giuridici specifici, è una strategia fallimentare. La Corte di Cassazione richiede motivi di impugnazione chiari, pertinenti e dettagliati. In assenza di tali requisiti, l’esito è l’inammissibilità, che comporta non solo la definitività della condanna ma anche un ulteriore aggravio economico per il ricorrente. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto troppo generico?
La Corte lo dichiara inammissibile senza esaminarne il merito. Ciò comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, la sentenza chiarisce che non costituiscono un diritto, ma un provvedimento discrezionale del giudice. Il loro diniego è legittimo se basato su una corretta valutazione della personalità dell’imputato e sull’assenza di elementi positivi.
In che modo i precedenti penali influenzano la decisione del giudice?
I precedenti penali possono essere utilizzati dal giudice per valutare la personalità dell’imputato e la sua maggiore pericolosità. Nel caso specifico, sono stati un elemento chiave sia per giustificare l’applicazione della recidiva sia per negare la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4734 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4734 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
17/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna, deducendo vizio di motivazione per il trattamento sanzionatorio.
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Il ricorso è inammissibile per genericità. In ordine all’applicazione della recidiva la sentenza impugnata ha menzionato «i numerosi precedenti penali» dell’imputato, di cui uno specifico, ritenendo la nuova violazion manifestazione di maggiore pericolosità.
In ordine alle circostanze attenuanti generiche si ricorda che esse non costituiscono un diritt dell’imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, che il provvedimento impugnato ha escluso con la corretta valorizzazione non solo della personalità dell’imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell’assenza di elementi positivi da valutare.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025