Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni, ma è fondamentale rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso generico, ovvero un’impugnazione che non articola critiche specifiche e motivate contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo le pesanti conseguenze per chi non rispetta il requisito della specificità dei motivi.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, nel tentativo di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto presentato non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte, portando a una decisione netta e conforme a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il Principio del Ricorso Generico e la Specificità dei Motivi
La legge processuale penale, in particolare l’art. 581, lett. c), stabilisce che l’atto di impugnazione debba contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentarsi genericamente della sentenza, ma occorre costruire una critica argomentata, puntuale e pertinente.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare, esso viene considerato un ricorso generico. Tale atto è sostanzialmente una riproduzione del cosiddetto cahier de doléances (quaderno di lamentele), inidoneo a innescare un reale vaglio di legittimità da parte della Cassazione. Il motivo di ricorso, in questi casi, è considerato ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, solo apparente.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proprio perché intriso di genericità. I giudici hanno rilevato che l’atto presentato costituiva una mera riproduzione delle doglianze già esposte alla Corte d’Appello. Il ricorrente aveva omesso di assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione, che consiste in una critica argomentata e specifica contro la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte ha sottolineato che i motivi erano ripetitivi e non si confrontavano con la ratio decidendi della pronuncia di secondo grado, la quale aveva già argomentato in modo esauriente sull’inattendibilità delle tesi difensive, inclusa quella relativa a un presunto inadempimento contrattuale. Di conseguenza, mancando una reale critica al provvedimento impugnato, il ricorso è stato ritenuto privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza in esame ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione riafferma l’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati, evidenziando come la superficialità e la genericità non solo non portino al risultato sperato, ma comportino anche un aggravio di costi per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate alla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ o ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ o ‘aspecifico’ quando non indica in modo preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della critica, ma si limita a una sterile ripetizione di lamentele già esposte, senza confrontarsi con le motivazioni del giudice.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d’appello; in tale ipotesi il motivo è ripetitivo, aspecifico in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01) che, nel caso concreto, aveva già argomentato la inattendibilità della tesi difensiva dell’inadempimento contrattuale (cfr. pg . 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2025.