Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso generico, che non si confronta adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando le severe conseguenze per chi non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedere tale beneficio, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una decisione netta: il ricorso è inammissibile. Questa conclusione non entra nel merito della richiesta (cioè se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La ragione risiede interamente nella natura del motivo presentato.
L’Onere della Specificità nei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha qualificato il motivo di appello come un ricorso generico. Ciò significa che l’atto presentato dalla difesa si limitava a una critica vaga e astratta della decisione della Corte d’Appello. Non è stato dedotto alcun elemento specifico per contestare la logica e le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché la valutazione del giudice di secondo grado fosse sbagliata, limitandosi a lamentare il risultato a lui sfavorevole.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni già valutate. È, invece, un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza precedente. Per questo motivo, chi ricorre ha l’onere di confrontarsi punto per punto con la decisione che intende criticare, evidenziandone le specifiche falle logiche o giuridiche. Poiché nel caso di specie questo confronto è mancato del tutto, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono significative. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un importante monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede rigore, precisione e una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Un ricorso generico equivale, nei fatti, a non aver presentato alcun ricorso valido, con l’aggravante di sanzioni economiche a carico dell’assistito.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, quando è considerato generico, ovvero quando non presenta argomentazioni specifiche e dettagliate che si confrontino direttamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che non deduce alcunché di specifico rispetto alla motivazione della sentenza precedente, limitandosi a una critica vaga senza contestare puntualmente il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo ricorso è dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29342/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.