Ricorso Generico in Cassazione: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso e sulle conseguenze di un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge. Quando un ricorso generico viene presentato, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a dichiararne l’inammissibilità, con significative conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio la funzione del giudizio di legittimità.
Il Fatto: un Ricorso contro la Condanna
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un ‘difetto di motivazione’ da parte dei giudici di merito, sostenendo che le prove a suo carico non fossero state valutate correttamente. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella dei precedenti gradi di giudizio.
La Valutazione sul Ricorso Generico da parte della Corte
La Suprema Corte ha respinto la richiesta senza neppure entrare nel vivo della discussione. L’ordinanza ha stabilito che l’unico motivo presentato era un ricorso generico e, come tale, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’impugnazione non mirasse a evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza d’appello, bensì a ottenere una ‘alternativa rilettura delle risultanze probatorie’. Questo tipo di attività, tuttavia, è estranea al giudizio di legittimità, il cui compito non è quello di essere un terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando diversi punti chiave. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti’, ovvero non indicava in modo preciso quali prove fossero state travisate o interpretate erroneamente. In secondo luogo, le doglianze presentate erano le stesse già oggetto del giudizio di appello, alle quali la Corte territoriale aveva già risposto con una motivazione ‘esente da vizi logici e giuridici’, basata su un ‘granitico compendio probatorio’. Proporre le medesime questioni senza sollevare effettivi vizi di legittimità trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Conclusioni: Limiti del Giudizio di Cassazione e Sanzioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove. Chi presenta un ricorso deve quindi concentrarsi sui vizi di diritto della sentenza impugnata. Proporre un ricorso generico, che si limita a contestare la valutazione dei fatti, comporta non solo la dichiarazione di inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico. L’imputato non ha sollevato vizi di legittimità (errori di diritto o logici nella motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è “generico” quando si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito senza indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza. In pratica, è un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di giudizio sul merito.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere un’alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle identiche doglianze oggetto di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul granitico compendio probatorio a carico dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024