Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali. Un ricorso generico, privo di specificità, rischia di essere dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminarne il merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato, emessa dal Tribunale di Rimini. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
L’Impugnazione e la Critica al Ricorso Generico
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio fatale nell’atto presentato: la sua estrema genericità.
Secondo i giudici, il motivo di ricorso era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Un ricorso generico, come quello in esame, non soddisfa tale onere.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti posti a base della sua censura. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logica e corretta, l’imputato si è limitato a una critica astratta, senza specificare quali passaggi della decisione fossero errati e perché. Questo approccio ha impedito al giudice dell’impugnazione di compiere il proprio dovere, ovvero individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato sulla decisione. In sostanza, un ricorso formulato in termini vaghi e non circostanziati non mette la Corte nelle condizioni di poter valutare la fondatezza delle doglianze.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’esito del procedimento è stato inevitabile: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta non solo l’impossibilità di riesaminare il caso nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una puntuale indicazione delle critiche mosse alla sentenza impugnata. Affermazioni vaghe e generiche sono destinate a infrangersi contro il muro dell’inammissibilità, con conseguenze economiche e processuali significative.
Cosa rende un ricorso per cassazione ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non enuncia in modo specifico i motivi di diritto e gli elementi di fatto su cui si basa l’impugnazione, come richiesto dall’art. 581 c.p.p. In pratica, non indica chiaramente quali parti della sentenza precedente sono contestate e perché.
Quali sono le conseguenze legali di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte non ha esaminato le ragioni dell’imputato nel merito?
La Corte non ha potuto esaminare le ragioni nel merito perché il ricorso era formulato in modo così vago da non consentire ai giudici di individuare i rilievi specifici mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, è estremamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi posti a base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell ·Q ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente