Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico, privo di specificità, sia destinato a un esito sfavorevole. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso e le conseguenze della loro mancanza.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, formulato in termini estremamente ampi e astratti, senza alcun collegamento concreto con le specificità della sentenza che si intendeva contestare.
Analisi del Ricorso Generico e la sua Inadeguatezza
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che l’argomentazione presentata era talmente generica da poter essere utilizzata in qualsiasi altro procedimento di impugnazione. Mancava di concretezza e, soprattutto, non si confrontava con le specifiche ragioni giuridiche e fattuali esposte nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In sostanza, era un ricorso ‘standard’, inadatto a contestare punti precisi di una decisione giudiziaria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata, siano essi errori di diritto o difetti di motivazione. Un ricorso generico come quello in esame viene considerato ‘votato all’inammissibilità’ fin dal principio, poiché non permette alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità sulla decisione. La mancanza di un confronto critico e puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato rende l’atto processuale inutile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che determina la stessa possibilità per il giudice di esaminare la fondatezza delle doglianze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era caratterizzato da un grado di genericità tale da renderlo inadatto a contestare specifici punti della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione del tutto privo di concretezza e di riferimenti al caso specifico, formulato in modo tale da poter essere utilizzato per qualsiasi altra impugnazione, e quindi inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che per il grado di genericità dell’unico motivo, del tutto privo di concretezza e di riferimento al caso oggetto di giudizio, ci si trovi innanzi ad un ricorso inadatto a contestare specifici punti della motivazione, utilizzabile per qualsivoglia impugnazione e, quindi, inevitabilmente votato all’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.