Ricorso Generico: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma per avere successo non basta lamentare un’ingiustizia. È fondamentale che l’atto sia formulato con precisione e pertinenza. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, offrendo una lezione chiara sui requisiti di specificità dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, circostanze che possono portare a una riduzione della pena. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione su questo punto.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha rivelato una debolezza fondamentale nell’impostazione del ricorso, che andava al di là della semplice valutazione delle argomentazioni.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, l’atto presentato era meramente evocativo del vizio denunciato, ma privo di una vera e propria censura nei confronti della decisione impugnata.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare un problema senza però argomentare in modo concreto e specifico perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, illogica o carente. Questa mancanza di correlazione tra le doglianze e le argomentazioni della sentenza rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è duplice e particolarmente istruttiva.
In primo luogo, viene ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca qualsiasi indicazione sulla correlazione tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle presenti nella decisione che si contesta. L’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade in un vizio di aspecificità. Il ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza, non un monologo slegato da essa.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Corte ha evidenziato una palese contraddizione. Il ricorso si lamentava della mancata concessione delle attenuanti generiche, ma un’attenta analisi degli atti processuali rivelava che il Tribunale di primo grado le aveva, in realtà, già riconosciute. L’appello su questo punto era quindi privo di fondamento logico ancora prima che giuridico. Questo dimostra come il motivo di ricorso fosse completamente scollegato dalla realtà processuale del caso, rappresentando l’esempio perfetto di ricorso generico.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in questa fase processuale. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è indispensabile:
1. Analizzare a fondo la sentenza impugnata: Comprendere ogni passaggio logico-giuridico della motivazione è il primo passo per poterla criticare efficacemente.
2. Formulare censure mirate: Ogni motivo di ricorso deve indicare con precisione quale parte della motivazione si contesta e per quale ragione specifica (violazione di legge, vizio logico, etc.).
3. Creare una correlazione diretta: Le argomentazioni del ricorso devono confrontarsi direttamente con quelle della sentenza, dimostrando perché queste ultime siano errate.
Ignorare questi principi porta non solo al rigetto del ricorso, ma anche a conseguenze economiche per l’assistito, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ricorso generico?
Un ricorso è definito generico quando si limita a enunciare un presunto vizio della sentenza in modo vago e astratto, senza formulare una critica specifica, argomentata e direttamente correlata alle motivazioni del provvedimento che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato palesemente infondato oltre che generico?
Perché lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, quando in realtà il giudice di primo grado le aveva già riconosciute. Ciò dimostra una totale assenza di analisi della decisione impugnata e una completa disconnessione tra l’atto di appello e la realtà processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44616 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME NOME nato a ROMA il 14/06/1986
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al mancata concessione delle attenuanti generiche è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato, avendo il Tribunale riconosciuto le stesse; che, infatti, il ricorso è inammissibil genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentat dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tr tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024