Ricorso generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico, un errore procedurale che può portare non solo al rigetto dell’istanza ma anche a sanzioni economiche per il proponente. Affrontare il giudizio di legittimità richiede specificità e un confronto puntuale con la decisione impugnata, come vedremo nell’analisi di questo caso.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di evasione, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la sua decisione, limitandosi a considerazioni generiche sulla gravità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente era affetto da ‘genericità’, rendendo impossibile un esame della sua fondatezza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il ricorso generico è stato respinto
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘genericità’ del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che la critica mossa alla sentenza d’appello era infondata e non si confrontava realmente con le argomentazioni del giudice di merito.
La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione congrua e logica per negare le attenuanti, basandola su due elementi specifici:
1. La gravità del fatto: Il reato di evasione è stato considerato intrinsecamente grave.
2. La totale assenza di giustificazioni: L’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile per il suo comportamento.
Il ricorrente, invece di contestare punto per punto questa motivazione, si è limitato a una critica vaga. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: le valutazioni di merito del giudice (come la concessione o meno delle attenuanti), se adeguatamente e logicamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità. L’assenza di un confronto effettivo e specifico con tali valutazioni rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le conseguenze pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale nel processo penale. Presentare un ricorso generico equivale a non presentarlo affatto, con l’aggravante di subire una condanna economica. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è indispensabile smontare analiticamente la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge precise e puntuali. In mancanza di questa specificità, il ricorso è destinato all’inammissibilità, confermando la decisione precedente e aggiungendo un ulteriore onere finanziario per il ricorrente.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità. La critica alla motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta infondata e non è stato effettuato un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sottolineando la gravità del fatto, ovvero l’evasione, e la totale assenza di giustificazioni per tale comportamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7637 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 19/09/1995
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto per la totale mancanza di giustificazioni dell’evasione;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME Antonio al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
e estensore GLYPH Il Consigli
Così deciso il giorno 20 gennaio 2025
Il Presidente