Ricorso Generico: Inammissibile se non Contesta la Motivazione Centrale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Anche in presenza di errori di fatto nella decisione impugnata, un ricorso generico, che non attacca il nucleo centrale della motivazione, è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere come deve essere strutturato un atto di appello efficace.
I Fatti del Caso
Un condannato presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale rigettava la richiesta, fondando la sua decisione su tre elementi principali: i numerosi precedenti penali del soggetto, le diverse pendenze a suo carico e la circostanza che fosse destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La valutazione complessiva del Tribunale portava a ritenere il soggetto socialmente pericoloso e, quindi, non meritevole del beneficio richiesto.
L’Appello e le Argomentazioni della Difesa
La difesa del condannato proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. L’atto di appello si concentrava su due specifici errori di fatto contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato:
1. Per una delle pendenze indicate (relativa a fatti del 2024), l’imputato era stato in realtà assolto poco prima dell’emissione dell’ordinanza.
2. La richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale era stata rigettata dal Tribunale di Milano, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Sorveglianza.
Secondo la difesa, questi errori invalidavano la decisione del giudice di primo grado.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, pur prendendo atto degli errori segnalati, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo risiede nella natura stessa dell’impugnazione, qualificata come ricorso generico. Secondo gli Ermellini, la difesa si è limitata a lamentare la non veridicità di alcuni dati, senza però spiegare in che modo la correzione di tali errori avrebbe potuto incidere sulla valutazione complessiva della pericolosità sociale del condannato.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine: non è sufficiente evidenziare delle inesattezze in un provvedimento per ottenerne l’annullamento. È necessario dimostrare che tali errori siano stati determinanti per la decisione finale. Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza si fondava ancora su una base solida: i “numerosi precedenti e le numerose pendenze” che, anche al netto degli elementi erroneamente riportati, erano sufficienti a sostenere il giudizio di pericolosità sociale.
Il ricorso generico è proprio questo: un atto che non riesce a demolire la struttura logico-argomentativa della decisione impugnata. La difesa non ha argomentato sul perché, eliminati i due dati errati, il quadro indiziario complessivo sarebbe cambiato a tal punto da giustificare la concessione della misura alternativa. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e puntuali. Non basta trovare una falla nella motivazione di un provvedimento; bisogna dimostrare che quella falla ne compromette l’intera stabilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che ogni motivo di appello deve essere argomentato in modo da attaccare il cuore del ragionamento del giudice, spiegando perché, senza l’errore contestato, la decisione sarebbe stata diversa. Un ricorso generico si rivela una strategia inefficace, che porta a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante la presenza di errori di fatto nella decisione impugnata?
Il ricorso è stato ritenuto un ricorso generico. L’appellante ha evidenziato gli errori ma non ha spiegato come la loro correzione avrebbe potuto modificare la valutazione complessiva sulla pericolosità sociale, che si basava comunque su numerosi altri precedenti penali e pendenze.
Cosa si intende per “ricorso generico” in questo contesto?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che si limita a sollevare critiche o a segnalare errori isolati senza attaccare in modo specifico e argomentato la struttura logica e giuridica centrale della decisione che si contesta.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36382 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato una istanza del condannato di concessione di una misura alternativa alla detenzione;
Rilevato che il provvedimento di rigetto della richiesta di misura alternativa si è fondato sui numerosi precedenti e sulle numerose pendenze di COGNOME, nonché sulla circostanza che egli sia “destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale”;
Tenuto conto che il ricorso l’avversa, facendo presente che per una delle pendenze (fatti del 2024) COGNOME è stato assolto poco prima dell’emissione del provvedimento impugnato e che la richiesta di applicazione della misura di prevenzione in realtà è stata rigettata dal Tribunale di Milano;
Ritenuto, tuttavia, che il ricorso rimane generico, in quanto, pur lamentando che alcuni dati indicati dal Tribunale di sorveglianza non siano conformi al vero, non spiega in che modo ciò abbia rilievo sulla restante parte della motivazione che attesta la pericolosità sociale del condannato, basandosi pur sempre su numerosi precedenti e numerose pendenze;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025