Ricorso Generico Pena: Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente una lamentela astratta; è necessario indicare con precisione i vizi del provvedimento. Un ricorso generico pena non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. La difesa lamentava, in termini del tutto generici, un vizio di motivazione nella quantificazione della pena, sostenendo che non fosse stata applicata quella minima prevista dalla legge (il cosiddetto minimo edittale). L’imputato, in sostanza, riteneva di aver ricevuto una condanna troppo severa e chiedeva alla Corte di Cassazione di rivedere la decisione dei giudici di merito.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico Pena
La Suprema Corte ha liquidato il ricorso in poche righe, dichiarandolo inammissibile. Il motivo è tanto semplice quanto cruciale: l’argomentazione della difesa era palesemente infondata e basata su un presupposto fattuale errato. I giudici della Cassazione hanno infatti evidenziato come la sentenza impugnata avesse non solo confermato la pena base nel minimo edittale (un anno), ma l’avesse addirittura ridotta a otto mesi grazie alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso generico pena presentato dall’imputato si basava quindi su una palese contraddizione, criticando la mancata applicazione di una pena minima che, in realtà, era già stata concessa e persino diminuita.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un pilastro del sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito della vicenda. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è considerato ‘generico’ quando non articola critiche specifiche e pertinenti contro la decisione, ma si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate o a manifestare un generico dissenso. Nel caso di specie, il ricorso non solo era generico, ma anche manifestamente infondato, poiché contestava una circostanza (la mancata applicazione del minimo edittale) smentita dalla lettura della sentenza stessa. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione processuale per questo tipo di impugnazioni, che non superano il vaglio preliminare di serietà e fondatezza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione pratica. In primo luogo, sottolinea l’onere per l’avvocato difensore di formulare motivi di ricorso precisi, puntuali e, soprattutto, ancorati alla realtà processuale e al testo della sentenza che si intende criticare. In secondo luogo, essa funge da monito per gli imputati: un’impugnazione non è una formalità, ma un atto giuridico che, se proposto senza i dovuti crismi, non solo non porterà alcun beneficio, ma comporterà la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come puntualmente avvenuto nel caso in esame. La via della giustizia richiede rigore e specificità, e i ricorsi pretestuosi o infondati trovano la giusta sanzione nell’inammissibilità.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Quando un ricorso è ritenuto generico o manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile. Ciò significa che i giudici non entrano nel merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su un presupposto errato. L’imputato lamentava che la pena non fosse stata fissata al minimo previsto dalla legge, ma in realtà i giudici di merito avevano non solo applicato il minimo edittale, ma lo avevano anche ridotto concedendo le attenuanti generiche. La critica era quindi priva di ogni fondamento.
È sempre possibile contestare in Cassazione l’ammontare della pena decisa da un giudice?
No, non è possibile contestare semplicemente l’ammontare della pena perché lo si ritiene troppo alto. La quantificazione della pena è una valutazione di merito riservata al giudice. In Cassazione si può contestare solo se si dimostra un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione con cui il giudice ha giustificato la sua decisione sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME deduce in termini del tutto generici vizio di motivazione nella quantificazione di una pena non aderente minimo edittale, mentre la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che in realtà ha determiNOME la pena nel minimo edittale (un anno) e l’ha poi anche ridotta (a ot mesi) concedendo le circostanze attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere stensore
Il Pcidente