Ricorso Generico Patteggiamento: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel processo penale, la precisione è tutto. Ogni affermazione, ogni eccezione, ogni motivo di impugnazione deve essere supportato da argomentazioni specifiche e puntuali. Questo principio diventa ancora più stringente quando si contesta una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso generico patteggiamento è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo di patteggiamento ratificato dal GIP del Tribunale di Padova, era stato condannato a una pena di 4 anni di reclusione e 20.000 euro di multa. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza, sostenendo un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione. In particolare, si lamentava che i giudici di merito avessero omesso di motivare sulla possibile esistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla forma e sulla sostanza del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che l’impugnazione era affetta da ‘eccessiva genericità’, un vizio fatale che ne ha impedito l’esame.
Analisi del Ricorso Generico Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede in un orientamento consolidato della giurisprudenza. Quando si impugna una sentenza di patteggiamento lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), non è sufficiente una critica astratta. È indispensabile, ai fini dell’ammissibilità, che il ricorrente indichi specificamente le ragioni e gli elementi concreti che avrebbero dovuto imporre al giudice una decisione di assoluzione o proscioglimento. In mancanza di questa specificità, il ricorso si qualifica come un mero dissenso generico e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a censurare genericamente la motivazione della sentenza impugnata, senza articolare alcun argomento puntuale di critica. Non aveva fornito alcun elemento specifico che potesse far dubitare della correttezza della decisione del GIP di applicare la pena concordata. Questo approccio rende il ricorso un tentativo esplorativo, non consentito nel giudizio di legittimità.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria per aver intrapreso un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale, specialmente dopo un patteggiamento. La via del ricorso non può essere percorsa con leggerezza. Il ricorso generico patteggiamento non solo è inefficace, ma espone anche a sanzioni economiche. È cruciale che i motivi di impugnazione siano dettagliati, specifici e ancorati a elementi concreti del fascicolo processuale. Limitarsi a una critica vaga e generica equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto affetto da ‘eccessiva genericità’. L’imputato si era limitato a criticare genericamente la motivazione della sentenza, senza specificare quali concrete cause di non punibilità il giudice avrebbe dovuto considerare.
Cosa è necessario per contestare validamente una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Per contestare una sentenza di patteggiamento lamentando l’omessa valutazione di cause di non punibilità, non basta una critica generica. L’appello deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e degli elementi concreti che avrebbero dovuto portare il giudice a una decisione di proscioglimento o assoluzione.
Quali sono le conseguenze economiche per un ricorso dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dalla legge, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 18 ottobre 2023, il Tribunale di Padova ha applicato a RAGIONE_SOCIALE in concorso con altri, la pena di anni 4 di reclusione ed € 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati ascritti;
che per l’annullamento di predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo l’erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avrebbero omesso di motivare circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità;
che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazìone,Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250);
che nel caso di specie il ricorrente non ha articolato alcuno puntuale argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
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