Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso generico possa portare a una declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione. Analizzeremo come la mancanza di critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata abbia determinato non solo il rigetto dell’appello, ma anche la condanna del ricorrente a sanzioni economiche. Questo caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Appello
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 7 febbraio 2023, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’impugnazione si basava su un unico motivo, inerente a una presunta violazione di legge relativa all’articolo 81 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 2217 del 2024, ha preso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Generico?
La chiave di volta della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “generico”.
L’assenza di un confronto con la sentenza impugnata
La Corte ha osservato che il ricorso non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorrente avesse omesso di analizzare e contestare specificamente le argomentazioni contenute nelle pagine 6 e 7 della decisione di secondo grado, che erano cruciali per il punto in discussione. Presentare un ricorso generico significa formulare censure astratte che non si calano nella concretezza delle ragioni esposte dal giudice precedente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: i motivi di ricorso devono essere specifici, non generici. Non è sufficiente enunciare una presunta violazione di legge; è necessario dimostrare come e perché il giudice di merito abbia errato, confrontandosi puntualmente con il suo percorso argomentativo. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il proponente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La decisione serve da monito sulla necessità di una redazione attenta e meticolosa degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “generico”, in quanto non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata, in particolare con quanto esposto nelle pagine 6 e 7 della stessa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale violazione di legge era stata sollevata nel ricorso?
Nel ricorso era stata sollevata come unico motivo la violazione di legge in relazione all’articolo 81 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2217 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2217 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. – è generico perché non si confronta con la motivazione sul punto della sentenza impugnata (in particolare, pagine 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023