Ricorso generico: quando l’appello è destinato all’inammissibilità
Nel processo penale, la precisione non è un dettaglio, ma un requisito fondamentale. Un ricorso generico, ovvero un atto di impugnazione che lamenta una violazione in modo vago e non circostanziato, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, sottolineando l’onere del ricorrente di fornire elementi specifici a supporto delle proprie doglianze, pena il rigetto dell’appello e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato, all’epoca dei fatti detenuto, avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione del suo diritto a partecipare all’udienza di secondo grado, che si era tenuta il 12 ottobre 2022. Secondo il ricorrente, egli aveva richiesto di presenziare, di persona o in videoconferenza, ma tale istanza non era stata accolta.
Di fronte alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha quindi lamentato un vizio di violazione di legge, un cosiddetto error in procedendo, che avrebbe inficiato la validità del giudizio d’appello.
La Decisione della Corte: l’Importanza di un Ricorso Non Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione.
L’Onere della Prova a Carico del Ricorrente
I giudici di legittimità hanno ribadito che il potere della Corte di controllare eventuali errori procedurali non esonera chi ricorre dall’onere di indicare con precisione gli elementi a fondamento della propria lamentela. Non basta affermare genericamente l’esistenza di una richiesta; è necessario specificare quando è stata depositata e fornire ogni dettaglio utile a individuarla nel fascicolo processuale. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una generica affermazione, senza fornire alcuna indicazione concreta.
L’Assenza di Riscontri negli Atti
La Corte ha compiuto un passo ulteriore: ha verificato direttamente gli atti del processo. Da tale controllo non è emersa alcuna richiesta di partecipazione all’udienza da parte dell’imputato. Anzi, è risultato che durante l’udienza del 12 ottobre 2022, il suo difensore aveva avanzato una richiesta completamente diversa: la sospensione del procedimento per depositare una procura speciale finalizzata a una richiesta di pena concordata. Tale procura, effettivamente depositata, era presente agli atti, a differenza dell’istanza di partecipazione, che non è stata rinvenuta.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorrente che denuncia un error in procedendo ha il dovere di essere specifico. Un ricorso generico, che si limita a enunciare una violazione senza corroborarla con elementi fattuali e documentali precisi, viola i requisiti di legge e non permette alla Corte di esercitare il proprio potere di controllo. La manifesta infondatezza deriva proprio da questa carenza: l’assoluta genericità dell’affermazione, unita all’assenza di qualsiasi riscontro documentale, ha reso l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la forma è sostanza. Un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere redatto con la massima cura e precisione. Lamentare una violazione dei propri diritti è legittimo, ma per farlo efficacemente è indispensabile supportare le proprie affermazioni con riferimenti concreti e verificabili. In caso contrario, il risultato non sarà solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio economico.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico. L’imputato ha lamentato la mancata partecipazione all’udienza senza specificare quando avrebbe presentato la relativa richiesta o fornire altri dettagli per identificarla. La Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’.
Cosa deve fare chi presenta un ricorso lamentando un errore procedurale?
Chi lamenta un errore procedurale deve indicare in modo specifico gli elementi dai quali si può dedurre l’esistenza e le caratteristiche dell’atto in questione (in questo caso, l’istanza di partecipazione). Una semplice e generica affermazione non è sufficiente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44357 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all’art.. 73, comma 1 d.P.R. 309/90.
2.Con unico motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla mancata partecipazione all’udienza del 12 ottobre 2022, in quanto egli, all’epoca detenuto, aveva richiesto di partecipare all’udienza in presenza o in video conferenza.
Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verif della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti “errores in procedendo” non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell’atto COGNOME (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020 , COGNOME Rv. 280121 COGNOME 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005 Rv. 232508 – 01).
3.
Nel caso in esame, il ricorso si limita ad una generica indicazione dell’esistenza di una richiesta di partecipazione, senza la minima specificazione nemmeno riguardo alla data in cui detta richiesta sarebbe stata effettuata nonché depositata nel fascicolo processuale.
Posto che il rilievo che precede deve comunque considerarsi assorbente in ordine alla manifesta infondatezza del ricorso, deve in ogni caso rilevarsi che non consta in atti alcuna richiesta di partecipazione all’udienza in presenza da parte dell’imputato. Risulta invece che, all’udienza di discussione del 12 ottobre 2022, il difensore dello COGNOME aveva richiesto una sospensione dell’udienza al fine di depositare procura speciale per accedere alla richiesta di pena concordata. La procura, poi depositata, risulta allegata agli atti, mentre, si ripete, non si rinvie alcuna istanza di partecipazione all’udienza da parte dell’imputato.
5.
Va conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME