Ricorso Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Uno degli errori più comuni, che può portare a una declaratoria di inammissibilità, è la presentazione di un ricorso generico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di una tale impostazione, ribadendo l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e negato la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi di ricorso principali, lamentando sia un vizio di motivazione che una violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado.
L’oggetto della contestazione era, in sostanza, la valutazione delle prove e la decisione di non applicare una riduzione di pena attraverso le attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso, requisito essenziale per superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati dall’imputato fossero del tutto generici. La motivazione della decisione si articola su due punti fondamentali. In primo luogo, il ricorso si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già avanzate e discusse dinanzi alla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso generico non può essere una semplice riedizione di doglianze già ritenute infondate nel precedente grado di giudizio.
In secondo luogo, è stata evidenziata una totale mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, l’inammissibilità deriva proprio dalla mancanza di specificità del motivo. Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a esprimere un dissenso generico, ma deve confrontarsi criticamente e puntualmente con la motivazione della sentenza che intende contestare, individuando con precisione le presunte violazioni di legge o i vizi logici.
La Corte ha chiarito che l’assenza di questo confronto critico rende il ricorso non specifico e, quindi, inidoneo a innescare un reale controllo di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello; è indispensabile strutturare un’impugnazione che attacchi in modo mirato e argomentato i punti specifici della decisione. Evitare un ricorso generico significa elaborare nuove linee argomentative o, quantomeno, dimostrare perché la logica seguita dal giudice di merito sia errata, sulla base di precisi riferimenti normativi o giurisprudenziali.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono banali: oltre a rendere definitiva la condanna, comportano un ulteriore esborso economico per il ricorrente. Ciò funge da monito a intraprendere la via del giudizio di legittimità solo in presenza di vizi concreti e ben argomentati, evitando impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso?
Per mancanza di specificità si intende l’assenza di una correlazione diretta e critica tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. Un motivo è specifico quando individua con precisione il punto della decisione che si contesta e ne spiega le ragioni di illegittimità o illogicità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4231 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 06/07/1975
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente