Ricorso Generico: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un appello è formulato in modo vago, si configura un ricorso generico, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La difesa aveva sollevato un unico motivo di impugnazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, si contestava il mancato accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dalla difesa, ma si è fermata a un esame preliminare della forma e della sostanza dell’atto di impugnazione, giudicandolo non conforme ai requisiti di legge.
Le Motivazioni: Perché si tratta di un Ricorso Generico
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha qualificato l’impugnazione come un ricorso generico. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era del tutto vago perché non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la difesa si era limitata a enunciare il principio senza però indicare quali elementi concreti, presenti nel fascicolo processuale, avrebbero dovuto portare il giudice a una conclusione diversa. Il ricorso non ha permesso alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘adeguata e congrua’, e l’appello non ha saputo contrapporre argomentazioni specifiche per incrinarla.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è indispensabile articolare una critica puntuale, indicando con esattezza le parti della motivazione che si ritengono errate e gli elementi processuali che supportano tale tesi. Un ricorso generico non solo è inefficace ai fini dell’annullamento della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ‘ricorso generico’, ovvero privo della specificità richiesta dalla legge per indicare chiaramente i motivi di critica contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma è stata considerata violata nella stesura del ricorso?
L’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente