Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso ruota attorno al concetto di ricorso generico, un vizio procedurale che impedisce al giudice di esaminare nel merito le questioni sollevate. Comprendere questo principio è fondamentale per chiunque si approcci a un giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Taranto. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che stava alla base del giudizio di responsabilità a suo carico. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un’unica, ma decisiva, valutazione: il motivo di ricorso presentato era affetto da genericità e aspecificità. Questo significa che l’atto non conteneva critiche mirate e pertinenti alla sentenza impugnata, ma si limitava a una sterile riproposizione di argomenti già valutati e respinti dal giudice d’appello.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità di un motivo di ricorso, causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, si manifesta quando non vi è correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. In altre parole, un ricorso generico si verifica quando l’appellante ignora il percorso logico-giuridico del giudice precedente e si limita a ripetere le proprie tesi, senza spiegare perché la motivazione della sentenza sarebbe errata.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni inammissibili, volta a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e si fondano su un principio consolidato della procedura penale. Il Collegio ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, fosse ‘generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame’. La Corte ha sottolineato come l’inammissibilità derivi direttamente dalla ‘mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione’. In sostanza, il ricorso non ha instaurato un vero dialogo critico con la sentenza d’appello, ma si è risolto in una mera ripetizione, rendendolo così non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, puntuale e deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare. La presentazione di un ricorso generico non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche significative sanzioni economiche, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere per l’imputato.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in Cassazione?
Si intende un ricorso che non contesta specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice precedente, risultando così privo di specificità.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, qui fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Su quale base normativa la Corte ha fondato la dichiarazione di inammissibilità?
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità del ricorso quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26023 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fond su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infond dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manc di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle p a fondamento dell’impugnazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024