Ricorso generico in Cassazione: le conseguenze dell’indeterminatezza dei motivi
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un’importante lezione sulla necessità di precisione e specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso generico, come vedremo, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. La Suprema Corte ha infatti ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: per criticare una sentenza, non basta una lamentela vaga, ma occorrono argomentazioni chiare, pertinenti e dettagliate. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dalla condanna di un individuo, confermata in primo e secondo grado, per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. Non rassegnato alla decisione della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta inosservanza dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Analisi del ricorso generico e della violazione procedurale
Il cuore della decisione della Cassazione non risiede nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma esclusivamente sulla forma e la sostanza del ricorso presentato. La Corte ha qualificato l’unico motivo di appello come “estremamente generico per indeterminatezza”.
In pratica, il ricorrente non ha rispettato i requisiti fondamentali stabiliti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico:
*   I capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
*   Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorso in esame, invece, si è rivelato manchevole, poiché non ha specificato quali elementi della sentenza impugnata fossero errati né ha fornito argomentazioni concrete per sostenere la propria tesi. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente si è limitato a una censura vaga, impedendo di fatto ai giudici di legittimità di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con un’argomentazione lineare e perentoria, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che un atto di impugnazione privo dei requisiti di specificità non consente al giudice di individuare il nucleo della critica mossa alla decisione precedente. Un ricorso generico equivale a un ricorso inesistente, perché non attiva validamente il potere di revisione della Corte. La funzione del ricorso, infatti, non è quella di sollecitare un riesame generico dell’intera vicenda, ma di evidenziare errori specifici, giuridici o logici, commessi dal giudice del grado precedente. Mancando questa specificità, il ricorso è stato ritenuto inidoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione. Affidarsi a motivi vaghi e non circostanziati non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone anche a sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non indica in modo specifico i motivi di impugnazione e gli elementi a sostegno della censura, violando i requisiti formali prescritti dal codice di procedura penale (in questo caso, l’art. 581).
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Si intende un ricorso che si limita a denunciare una presunta violazione di legge senza fornire gli elementi specifici e i rilievi concreti che permettano al giudice di comprendere e valutare le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7836  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CONEGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all” art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. nel giudizio di affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché – privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen. – a fronte una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024