Ricorso Generico in Cassazione: Perché la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
Con la sentenza n. 37413/2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso generico presentato dal Pubblico Ministero, chiarendo i limiti invalicabili del controllo affidato alla Suprema Corte, specialmente in materia di misure cautelari personali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, che aveva respinto la richiesta di una misura cautelare. Contro questa decisione, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione. La difesa dell’imputato, tramite una memoria difensiva, ha richiesto il rigetto del ricorso. Anche il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
La Questione del Ricorso Generico e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione ruota attorno alla natura del ricorso presentato dal Pubblico Ministero. La Corte lo ha definito un ricorso generico, ovvero un atto che, pur contestando formalmente la motivazione del provvedimento, in realtà mira a ottenere una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
Il Tribunale aveva motivato la sua decisione evidenziando un apprezzabile scarto temporale tra una richiesta e la successiva reazione violenta, elemento che, secondo il giudice, escludeva la sussistenza della provvista indiziaria per il reato contestato. Il Pubblico Ministero, nel suo ricorso, ha proposto una lettura alternativa degli eventi, sostenendo che tale scarto temporale fosse di fatto inesistente e che la ricostruzione del Tribunale fosse meno plausibile della propria, senza però denunciare un vizio logico o giuridico specifico nella motivazione del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato in modo netto perché un simile approccio non sia ammissibile. Le motivazioni della decisione si fondano su due pilastri:
1. Natura del Giudizio di Legittimità: Il controllo della Cassazione non riguarda la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti di prova o sulla rilevanza dei dati probatori. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove. Il suo compito è verificare che la motivazione del provvedimento sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
2. Genericità del Motivo: Il ricorso è stato ritenuto generico perché non ha evocato un vizio specifico denunciabile in sede di legittimità (come un’illogicità manifesta della motivazione o una violazione di legge). Si è limitato a una critica di fatto, contrapponendo la propria ricostruzione a quella del Tribunale. Questo, sottolinea la Corte, non costituisce un confronto effettivo con la motivazione impugnata, ma una richiesta di un nuovo giudizio sui fatti, preclusa in questa sede.
La Corte ha inoltre evidenziato che il Tribunale aveva argomentato in modo logico, basando la sua decisione sull’assenza di un nesso di strumentalità tra la violenza/minaccia e la condizione di costrizione psicologica della vittima, elementi che il ricorrente non ha contestato sotto il profilo del vizio di legittimità.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma un orientamento consolidato: sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il ricorso per cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della decisione, non il suo contenuto fattuale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando di fatto il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un appello mascherato. Questa decisione serve come monito sull’importanza di formulare i ricorsi in Cassazione nel rispetto dei rigidi confini stabiliti dal codice di procedura penale.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Invece di contestare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del Tribunale, si è limitato a proporre una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che il controllo della Cassazione non riguarda il merito della vicenda?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, valutare l’attendibilità dei testimoni o decidere quale ricostruzione dei fatti sia più plausibile. Il suo compito è unicamente quello di verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente.
Qual era l’elemento di fatto su cui si basava la decisione del Tribunale, contestata dal ricorrente?
Il Tribunale aveva ritenuto decisiva la presenza di un ‘tempo apprezzabile’ tra la richiesta e la successiva reazione violenta, concludendo che non vi fosse una sufficiente provvista indiziaria. Il ricorrente ha contestato questa valutazione temporale, proponendone una diversa, ma senza dimostrare un vizio di legittimità nell’analisi del giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37413 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. 22691/2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di L’Aquila;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara, con unico motivo che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
6.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo generico, oltre che non consentito per le ragioni che seguono. Si deve, in tal senso, osservare: – che il ricorso Ł stato proposto in modo del tutto generico, attesa la mancata evocazione da parte del ricorrente del vizio, denunciabile in sede di legittimità, che caratterizzerebbe il provvedimento impugnato; – che Ł stata articolata una critica non consentita in questa sede, essendosi il ricorso limitato a proporre una censura di fatto quanto alla valutazione e ricostruzione della condotta ascritta al COGNOME dal Tribunale. Il Tribunale ha invece considerato, in modo logico ed argomentato, quale elemento di discrimine la presenza di un tempo apprezzabile tra la richiesta e la successiva reazione violenta, tanto da non poter ritener sussistente la provvista indiziaria in ordine al reato provvisoriamente imputato. Il ricorrente ha proposto una propria diversa (e ritenuta piø plausibile) valutazione degli elementi acquisiti, ritenendo in fatto inesistente lo scarto temporale tra le due azioni, senza effettivamente confrontarsi con la ricostruzione in diritto del provvedimento impugnato e senza allegare il vizio valutabile in sede di legittimità, in assenza, dunque, di effettivo confronto con la motivazione (che ha richiamato la assenza di un rapporto di strumentalità tra la violenza e minaccia e la eventuale condizione psicologica di costrizione della vittima). In conclusione, si deve ribadire che in tema dimisurecautelaripersonali il controllo di legittimità non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicchØ sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazionedi circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).
Dichiara inammissibile il ricorso.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME