Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Un ricorso generico, che non articola critiche puntuali contro la sentenza impugnata, rischia di essere dichiarato inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando chiaramente i confini tra un’impugnazione valida e una mera ripetizione di argomenti già respinti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Un imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso, tuttavia, si concentravano sulla presunta mancata risposta della Corte d’Appello alle doglianze già sollevate nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, le censure mosse dal ricorrente erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo critico con la completa disamina già contenuta nelle sentenze dei gradi precedenti.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inefficace?
La Corte ha spiegato che le doglianze presentate in Cassazione erano essenzialmente una riproposizione di quelle dell’atto di appello, senza aggiungere elementi di critica specifici contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva validamente fatto proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, spiegandone le ragioni in modo puntuale. Questo metodo, noto come motivazione per relationem, è considerato legittimo quando l’atto di appello è, a sua volta, generico e non offre spunti per una diversa e più approfondita analisi.
In sostanza, non si può pretendere che un giudice riscriva da capo una motivazione se l’impugnazione non è in grado di evidenziare vizi logici o errori di diritto specifici nel ragionamento precedente. La genericità dell’appello, quindi, rende ammissibile una motivazione sintetica o per rinvio da parte del giudice superiore.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa pronuncia sono estremamente pratiche. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a rimborsare allo Stato i costi del procedimento.
2. Condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende: La Corte ha stabilito un importo di 3.000 euro, ritenuto equo in ragione delle questioni trattate.
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: è inutile e controproducente presentare un ricorso generico. Per avere una possibilità di successo, e per evitare sanzioni economiche, è indispensabile formulare critiche precise, dettagliate e pertinenti, dimostrando di aver compreso e analizzato a fondo le ragioni della decisione che si contesta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure presentate erano del tutto generiche e non affrontavano specificamente la dettagliata analisi contenuta nella sentenza di primo grado, che era stata confermata in appello.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello era valida ‘per relationem’?
Significa che la Corte d’Appello ha legittimamente basato la propria motivazione facendo riferimento diretto alle argomentazioni della sentenza di primo grado. Questo è possibile quando l’atto di appello è esso stesso generico e non offre nuovi spunti critici che richiedano una motivazione autonoma e più approfondita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3545 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3545 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che tutte le censure dedotte nel ricorso riferite alla mancata risposta ai motivi di appello sono del tutto generiche rispetto alla completa disamina contenuta anche nella sentenza di primo grado, tale da rendere inammissibili le stesse doglianze come dedotte nell’atto di appello, con conseguente validità della motivazione per relationem della sentenza di appello che fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado, spiegandone le ragioni in modo puntuale;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
COGNOME
Così deciso il 12 gennaio 2026
Il Cons COGNOME estensore COGNOME
Il Pr
e