Ricorso Generico: Guida Completa all’Inammissibilità e alle Sanzioni
Presentare un ricorso generico in Cassazione non è solo una strategia inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un’impugnazione e condannando il ricorrente a severe sanzioni pecuniarie. Analizziamo insieme la decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile nel processo penale.
Il Caso in Analisi: Un’Impugnazione Contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto presentato non è riuscito a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha ritenuto che l’atto fosse affetto da un vizio insanabile: la sua genericità. Questa decisione non solo ha impedito un esame nel merito della questione, ma ha anche attivato una serie di sanzioni a carico del proponente.
Le Conseguenze Dirette: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La conseguenza immediata della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. Il ricorrente è stato condannato:
1. Al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare il reinserimento dei detenuti.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria: il ricorso è “palesemente generico”. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione si limitasse a censurare l’affermazione di responsabilità in modo vago, senza però confrontarsi analiticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato in modo specifico e puntuale perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a una critica superficiale. La legge processuale, invece, richiede che chi impugna una sentenza individui con precisione i punti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della sua tesi. Un ricorso generico, mancando di questa specificità, non consente alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso; è indispensabile articolare censure specifiche, pertinenti e legalmente fondate. La sanzione per un ricorso generico non è solo la sconfitta processuale, ma anche un concreto esborso economico che serve da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. La chiarezza e la specificità non sono meri formalismi, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nel suo esercizio più tecnico dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa si intende per ricorso generico?
Un ricorso è definito generico quando censura l’affermazione di responsabilità in modo vago e le sue ragioni non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso generico?
Secondo l’ordinanza, la conseguenza principale è che il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo così che venga esaminato nel merito dalla Corte.
Ci sono sanzioni economiche per chi presenta un ricorso generico?
Sì, la Corte condanna il ricorrente il cui appello è inammissibile al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. GLYPH T
Così deciso il 24.10.2025