Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi deila decisione
COGNOME ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle doglianze proposte in sede di gravame del merito con cui si chiedeva l’assoluzione in via principale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte !e loro articolazioni e del tutto assertivi.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle aroomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Nelle poche righe di cui consta l’atto di impugnazione si deduce genericamente la mancanza di confronto della sentenza impugnata con le doglianze difensive in punto di responsabilità e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Senza alcuna ulteriore deduzione che si confronti con il contenuto del provvedimento impugnato.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa r . rirnune da vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024