Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Motivi Vaghi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: un ricorso generico, privo di specifiche censure, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa ordinanza offre un’importante lezione sull’onere di specificità che grava su chi intende contestare una decisione giudiziaria.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente di Specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente lamentava una presunta carenza di motivazione nella decisione di secondo grado. Tuttavia, l’atto di ricorso si limitava a enunciare il vizio in maniera meramente evocativa, senza sviluppare una critica puntuale e argomentata nei confronti delle ragioni esposte dai giudici d’appello.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Generico
La Corte Suprema, nel valutare il caso, ha immediatamente rilevato la natura del tutto generica dei motivi addotti. La giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza, stabilisce che un ricorso è inammissibile quando non contiene una precisa prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto che si intendono sottoporre a verifica. Non è sufficiente indicare un vizio di legge; è necessario spiegare in che modo tale vizio si sia concretamente manifestato nella decisione impugnata, mettendo in diretta correlazione la critica con la motivazione del provvedimento contestato. Un ricorso generico impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo sulla legittimità della decisione, rendendo l’impugnazione un mero esercizio di stile, privo di reale contenuto censorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, conformemente ai principi consolidati in materia.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e lineare: il ricorso è stato giudicato “privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato”. I giudici hanno sottolineato come la genericità dei motivi non permetta di individuare il nucleo della critica. Di conseguenza, l’atto non supera quel vaglio di ammissibilità necessario per poter procedere a un esame nel merito della questione. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la mancanza di specificità equivale a un’assenza di motivi validi, rendendo l’impugnazione inefficace.
Le Conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte sono duplici. In primo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In secondo luogo, come diretta conseguenza processuale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda analisi della decisione che si intende criticare. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato “generico” quando è privo di una critica effettiva e specifica contro la decisione impugnata, limitandosi a menzionare un vizio di legge senza argomentare in fatto e in diritto le ragioni dell’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché la specificità dei motivi è così importante in un ricorso?
La specificità è fondamentale perché permette alla Corte di Cassazione di comprendere esattamente quali aspetti della sentenza precedente si contestano e su quali basi legali. Senza questa precisione, come stabilito nell’ordinanza, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/07/1993
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, quanto a dedotta carenza di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025