Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere efficace, l’atto deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche puntuali alla decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e argomentata.
Il Contesto del Caso: La Negazione delle Attenuanti Generiche
La vicenda trae origine dalla decisione di una Corte d’Appello di non concedere a un imputato le circostanze attenuanti generiche. Queste attenuanti permettono al giudice di ridurre la pena in considerazione di aspetti positivi legati alla condotta dell’imputato o alle circostanze del reato. La Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla base di due elementi principali: i precedenti penali dell’imputato e il suo sostanziale disinteresse verso lo svolgimento del processo. Insoddisfatto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
I Limiti del Ricorso Generico in Cassazione
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della concessione o meno delle attenuanti, quanto nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta se i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro decisioni. Per questo motivo, chi ricorre in Cassazione ha l’onere di indicare in modo preciso e dettagliato quali siano gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che si limita a enunciare un vizio senza sviluppare una critica specifica contro le argomentazioni del giudice d’appello, non assolve a tale onere. La giurisprudenza, come richiamato nella stessa ordinanza (Cass. n. 16851/2010), è costante nel ritenere inammissibili i ricorsi che non contengono una precisa prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto da sottoporre a verifica.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha definito il ricorso come ‘meramente evocativo del vizio enunciato’, ossia un atto che menziona un presunto errore senza però argomentare concretamente perché la decisione della Corte d’Appello sarebbe sbagliata. I giudici hanno evidenziato che la difesa non ha mosso alcuna censura effettiva contro le ragioni specifiche addotte dalla Corte d’Appello, ovvero la valorizzazione dei precedenti penali e del disinteresse processuale dell’imputato. L’appello si è rivelato privo di effettiva critica e, pertanto, generico. La mancanza di una precisa prospettazione delle ragioni da sottoporre a verifica ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Un ricorso generico equivale a un’occasione sprecata e comporta conseguenze negative per il ricorrente, inclusi oneri economici aggiuntivi. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la costruzione di argomentazioni critiche puntuali e ben fondate. Per i cittadini, la decisione evidenzia come il successo di un’azione legale dipenda non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore tecnico con cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Mancava di una critica specifica e dettagliata nei confronti della sentenza impugnata, limitandosi a enunciare un vizio in modo vago e non argomentato.
Quali ragioni aveva addotto la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su due elementi: i precedenti penali dell’imputato e il suo sostanziale disinteresse per il processo penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 01/05/1994
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ui
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato avendo la Corte di appello valorizzato i precedenti penali ed il sostanziale disinteresse per il processo penale; che, infatti, il ricorso è inammissibile p genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025