Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Mancanza di Specificità Porta all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Un ricorso generico, fondato su argomentazioni astratte e non aderenti al caso concreto, è destinato a un esito infausto: l’inammissibilità. La Suprema Corte, con questa pronuncia, ribadisce un principio cardine della procedura, sottolineando come la precisione e la specificità dei motivi siano requisiti imprescindibili per accedere al giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due soggetti, condannati in primo grado per furto pluriaggravato e altri reati, vedevano la loro posizione parzialmente modificata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur confermando la condanna per i furti, dichiarava il non doversi procedere per altri capi d’imputazione a causa della mancanza di una condizione di procedibilità, rideterminando di conseguenza la pena. Non soddisfatti della decisione, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. I giudici lo hanno qualificato come ‘estremamente generico’. Invece di contestare punti specifici della motivazione della sentenza d’appello, la difesa si era limitata a sollevare censure basate su ‘argomenti del tutto astratti’. Questo approccio ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione. La non specificità dei motivi, infatti, si traduce nell’impossibilità per il giudice di comprendere quale sia la critica mossa alla decisione impugnata e, di conseguenza, di valutarne la fondatezza. Un ricorso generico equivale, in pratica, a un non-ricorso, poiché non assolve alla sua funzione essenziale di critica vincolata e puntuale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la declaratoria di inammissibilità evidenziando che la difesa non aveva sviluppato una critica concreta e pertinente rispetto alla sentenza di secondo grado. L’atto di impugnazione si configurava come una mera enunciazione di principi teorici, slegata dalle particolarità del caso di specie. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso devono possedere i caratteri della specificità e completezza, indicando in modo chiaro e preciso le parti del provvedimento che si intendono censurare e le ragioni di diritto che ne giustificherebbero l’annullamento. In assenza di tali requisiti, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato non solo la definitività della condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale della sentenza impugnata. L’utilizzo di formule generiche o argomentazioni astratte non solo è inefficace, ma risulta anche economicamente svantaggioso per l’imputato, che si vede gravato di ulteriori spese senza aver ottenuto una revisione della propria posizione processuale.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘estremamente generico’ e fondato su ‘argomenti del tutto astratti’. La mancanza di specificità delle censure non ha permesso alla Corte di valutare nel merito le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva deciso la Corte d’Appello, la cui sentenza è stata impugnata?
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato il non doversi procedere per alcuni reati per mancanza della condizione di procedibilità, ma aveva confermato la condanna per gli ulteriori reati di furto pluriaggravato, rideterminando la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 01/07/1987
NOME nato a MONCALIERI il 13/09/1991
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME Sabato e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere in relazione a taluni dei reati ascritti per mancanza della condizione di procedibilità e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, confermando la condanna dei ricorrenti per gli ulteriori reatii di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati, con cui si censura la violazione della legge e la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati, è estremamente generico perché fondato su argomenti del tutto astratti; da tale non specificicità deriva l’inammissibilità della ragione difensiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025.