Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma deve seguire regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità, sanzionando duramente un ricorso generico e dichiarandolo inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio cruciale: non basta lamentarsi di una sentenza, bisogna spiegare con precisione perché e dove il giudice ha sbagliato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava la decisione di secondo grado, ritenendola carente nella motivazione e, sostanzialmente, una mera ripetizione di quanto già affermato dal giudice di primo grado. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe preso in adeguata considerazione le specifiche censure sollevate con l’atto di impugnazione.
Analisi del Ricorso Generico da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha immediatamente qualificato come ricorso generico e indeterminato. La critica mossa dall’imputato era stata formulata in maniera così vaga da non permettere al giudice di legittimità di individuare i punti specifici della sentenza impugnata che si intendevano contestare e le ragioni giuridiche a sostegno.
Secondo l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali elementi di prova sarebbero stati trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello, limitandosi a una doglianza generale sulla qualità della motivazione.
La Validità della Motivazione “per Relationem”
Un punto centrale della decisione riguarda la legittimità della cosiddetta motivazione “per relationem”, ovvero quella in cui il giudice di secondo grado fa riferimento alle argomentazioni della sentenza di primo grado. La Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: questa tecnica è perfettamente valida a condizione che il giudice d’appello non si limiti a un mero copia-incolla, ma dimostri di aver riesaminato criticamente il materiale probatorio e di aver risposto, anche implicitamente, alle censure mosse dall’appellante. Se le doglianze erano già state affrontate in modo esaustivo dal primo giudice, la Corte d’Appello può legittimamente richiamare quella motivazione, approfondendo solo gli aspetti che meritano ulteriore disamina.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la dichiarazione di inammissibilità evidenziando che il ricorso generico impedisce al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione sulla base di critiche puntuali e specifiche. L’assenza di tali critiche rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, privo della sostanza tecnica richiesta dalla legge.
La decisione si fonda sulla necessità di garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori vengano gravate da impugnazioni pretestuose o formulate in modo non conforme alle regole processuali. La condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000 in questo caso) funge da deterrente, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in fase di gravame. Un ricorso efficace deve essere un dialogo tecnico con il giudice, indicando con precisione chirurgica i vizi della decisione impugnata e le norme che si ritengono violate. In mancanza di questa chiarezza, il rischio concreto non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità che chiude la porta a ogni ulteriore esame e comporta significative conseguenze economiche.
Cosa rende un ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico e dettagliato i punti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione, come richiesto dall’art. 581 c.p.p. In pratica, è una critica vaga che non permette al giudice di individuare l’errore lamentato.
Una Corte d’Appello può motivare la sua sentenza semplicemente richiamando quella di primo grado?
Sì, la motivazione ‘per relationem’ è legittima, a patto che non sia una mera copia. Il giudice d’appello deve dimostrare di aver riesaminato criticamente il caso e le argomentazioni della difesa, potendo richiamare la sentenza precedente per le questioni già risolte in modo esauriente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre a non poter ottenere una revisione della sentenza nel merito, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso analizzato, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43157 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43157 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata posta a base del giudizio di responsabilità dell’imputato, per non avere la Corte d’appello preso in considerazione le specifiche censure proposte con l’atto di appello essendosi limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, è legittima la motivazione “per relationem” della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente