Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, privo di specificità, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre spunti importanti sull’onere di precisione che grava sulla parte che intende impugnare un provvedimento, evidenziando le conseguenze negative di un atto non conforme ai requisiti di legge. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni dei giudici supremi.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente di Specificità
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge per il mancato accertamento di cause di non punibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’imputato, tuttavia, non ha articolato il suo ricorso in modo dettagliato. Si è limitato a enunciare il principio di diritto che riteneva violato, senza fornire alla Corte di Cassazione gli elementi concreti necessari per valutare la fondatezza della sua censura. Questa mancanza di specificità è stata il fulcro della decisione dei giudici.
Il Ricorso Generico e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “del tutto generico”. La decisione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo i giudici, il ricorso presentato non rispettava tale requisito. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “adeguata e congrua” (sebbene circoscritta al solo trattamento sanzionatorio, unico punto oggetto del precedente gravame), l’atto di impugnazione non indicava gli elementi alla base della censura. Di conseguenza, impediva al giudice dell’impugnazione di compiere due azioni fondamentali: individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e lineare. Un ricorso non può essere una mera enunciazione di dissenso, ma deve trasformarsi in una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l’appellante non ha spiegato perché la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare una causa di non punibilità, né ha indicato quali elementi fattuali o giuridici avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione.
Questa carenza rende il ricorso generico e, pertanto, inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di ricercare d’ufficio le possibili violazioni di legge, ma di valutare la fondatezza delle specifiche censure mosse dalle parti. Se queste censure non sono formulate in modo chiaro e completo, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Corte è stata inevitabile: declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale decisione comporta non solo l’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un’impugnazione: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti sostanziali per l’accesso alla giustizia. Un ricorso generico è un atto processualmente inutile e dannoso, che comporta solo un dispendio di tempo e risorse, sia per il sistema giudiziario che per il cittadino.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “del tutto generico”, in quanto non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Qual era il motivo principale del ricorso presentato?
Il ricorrente deduceva la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quant a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, peraltro circoscritta al trattamento sanzionatorio in quanto unico punto oggetto di gravame, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente